Imposta di registro su sentenza (decadenza e prescrizione): l’Agenzia delle Entrate decade dal diritto di richiedere le somme relative all’imposta di registro su una sentenza (o altro atto dell’autorità giudiziaria) se non richiede il pagamento nel termine di 5 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione della sentenza. La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso in cui il Fisco notifica avviso di liquidazione nei suddetti 5 anni e detto avviso non viene impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme si prescrive in 10 anni. In relazione invece al rimborso dell’imposta di registro, il contribuente deve presentare richiesta entro 3 anni dal giorno del pagamento o dalla nascita del diritto alla restituzione, pena la decadenza.
Secondo l’art. 37, comma 1 del DPR n. 131/1986 sono soggetti all’imposta di registro i seguenti atti della autorità giudiziaria:
- gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.
I suddetti atti sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
Secondo l’art. 54 comma 5 del suddetto DPR: “Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio (anche nel caso degli atti degli organi giurisdizionali) a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica (nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52) apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta … Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”. Le parti in caso – a prescindere della soccombenza – sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta all’Erario (salvo il diritto di rivalsa). Se l’imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’imposta stessa.
DECADENZA DALL’AZIONE DEL FISCO
Secondo l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 “L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale”.
Il comma 4 prevede che “La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione”.
DECADENZA DALL’AZIONE DEL CONTRIBUENTE
Secondo il comma 1 dell’art. 77 del citato DPR: “Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
PRESCRIZIONE DELL’IMPOSTA
Secondo l’art. 78 “Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni“. Nel caso in cui, quindi, veniva notificato avviso di liquidazione e quest’ultimo non veniva impugnato nei termini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento è divenuto immutabile e la pretesa erariale inoppugnabile. In questo caso verrà applicata la prescrizione decennale.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Gent. Avv. Kosa
vorrei sapere se è prescritto il pagamento dell’imposta di registro richiesto a mio padre (come da cartella allegata):
– Sentenza Corte d’Appello del 2007
– Avviso di pagamento Registrazione sentenza notificato il 22.11.2010, non pagato nè contestato
– Ruolo reso esecutivo il 02.10.2018
– Cartella di pagamento notificata il 11.04.2019
Dopo aver effettuato varie ricerche, mi sembra di capire che è prescritto, considerate le nuove sentenze di cassazione che hanno ridotto a 5 anni i relativi termini, ma non ho certezza.
In attesa di un gentile riscontro, invio i miei più cordiali saluti
Marco D’Ubaldi
Egr. Sig. D’Ubaldi,
Il termine quinquennale di prescrizione – a cui Lei fa riferimento – è relativo all’IRPEF, IRES ed IVA ed in ogni caso non possiamo parlare di un’orientamento consolidato.
Secondo l’art. 78 del DPR n. 131/86 “Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni“.
Quindi l’imposta di registro – successivamente alla notifica dell’avviso di liquidazione – si prescrive in 10 anni.
Io sulla cartella vedo indicato un’avviso di liquidazione del 2007 e non 2010.
Se l’avviso è stato notificato effettivamente nel 2010 l’imposta non risulta prescritta.
Sono prescritti in ogni caso gli interessi e le sanzioni.
E’ possibile contestare la notifica dell’avviso ed allora la P.A. sarebbe decaduta dal diritto di richiedere le relative somme e/o potrebbe essere prescritta l’imposta.
Potrebbe essere inoltre utile sapere anche la data in cui è stata pubblicata la relativa sentenza…
In ogni caso, qualsiasi opposizione, deve essere proposta nel termine di 60 gg dalla ricezione della cartella.
Cordiali saluti.
Gent. Avv. Kosa
vorrei sapere se è prescritto il pagamento dell’imposta di registro richiestomi (con cartella esattoriale notificatami il 05/08/2019):
– Sentenza Corte Cassazione n°3510 del 27/05/2011;
– Avviso di pagamento Registrazione sentenza mai notificatomi;
– Ruolo reso esecutivo il 22.11.2018;
– Cartella di pagamento notificata il 05/08/2019;
Dopo aver effettuato varie ricerche, mi sembra di capire che è prescritto,
considerate le nuove sentenze di cassazione che hanno ridotto a 5 anni i relativi termini, ma non ho certezza.
Nel caso come devo procedere per proporre opposizione per intervenuta prescrizione e a chi la devo presentare ?
In attesa di un gentile riscontro, invio i miei più cordiali saluti.
Vittorio Ferretti
Egr. Sig. Ferretti,
il Fisco, nel Suo caso, doveva notificare avviso di liquidazione (o altra richiesta di pagamento) entro il 3.6.2016 (27.5.2011 + 5 gg + 5 anni).
Se ciò non è avvenuto (nel detto termine) il Fisco risulta decaduto dal diritto di riscuotere le relative somme.
Le consiglierei però di chiedere presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione se precedentemente alla relativa cartella di pagamento non veniva notificato altro atto.
Il termine di prescrizione dell’imposta di registro (di 10 anni) non è mai cambiato e non possono esserci nemmeno dubbi sul punto, in quanto l’art. 78 del D.P.R. n.131/86 lo prevede espressamente e chiaramente.
La peculiarità di questa imposta è che inizialmente il Fisco deve notificare richiesta nei primi 5 anni e successivamente alla richiesta la prescrizione è decennale.
Il ricorso deve essere notificato al Fisco entro 60 gg dalla notifica della cartella e successivamente iscritto a ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale competente.
Cordiali saluti.
Salve,
in data 24.07.2019 ho ricevuto da parte della Agenzia delle Entrate cartella di pagamento per spese processuali e per imposta di registro su una sentenza del 2011.
Non mi è stato notificato alcun avviso di pagamento negli anni precedenti.
Ruolo esecutivo il 14.12.2018 e ruolo emesso il 2019 da Equitalia Giustizia spa.
I crediti (per spese processuali e per imposta di registro) sono prescritti o semplicemente vi è decadenza dell’Ente impositore (in tal caso MInistero della Giustizia)?
Nel caso fosse possibile fare ricorso in opposizione cosa devo chiedere al Giudice e a chi devo notificare il ricorso? Agenzia Entrate, Equitalia Giustizia spa e Ministero della Giustizia?
Grazie in anticipo
Buongiorno avvocato Kòsa, ho ricevuto una cartella di pagamento il 20/09/2019, emessa a seguito di una sentenza emessa nel 2007.
Dal momento che non ho mai ricevuto alcun avviso di liquidazione, e che la cartella è il primo atto che fa riferimento a tale sentenza,
è possibile che sia nel frattempo intercorsa la decadenza ? in ogni caso, se dopo aver verificato la mancanza della notifica dell’avviso
di liquidazione dell’imposta (successivo alla sentenza), essendo la sentenza del 2007 e la cartella del 2019, dovrebbero essere trascorsi
i termini per la prescrizione di 10 anni.
E’ corretto ?
Buongiorno Sig. Gianluca,
se non Le è stato notificato l’avviso di liquidazione risulta prescritto il credito e l’ente decaduto.
Deve però, in ogni caso, impugnare la cartella, per i suddetti motivi, altrimenti diventa definitiva.
Può inoltre verificare presso l’AdER se effettivamente non ci sono state altre notifiche.
Lo studio è a Sua disposizione se decidesse di impugnare la cartella.
Cordialità.
Gentile avvocato,
Ho ricevuto una lettera dell’agenzia delle entrate di cui praticamente non comprendo nulla, eccetto che si riferisce ad una sentenza del 04/2017 in cui mi viene imposto il pagamento di 226,5€ Che dovrebbe essere un’imposta di registro penso
Mi sa dire se è in prescrizione oppure sono regolarmente in tempo x mandarmela? Ed eventualmente se detta circostanza ricade nel condono x importi fino a 1.000€ cordiali saluti
Buongiorno Umberto. Se la sentenza è solo del 4/2017 non possiamo parlare di decadenza (e nemmeno di prescrizione).
Il condono delle mini-cartelle riguarda il periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Non è il Suo caso.
Teno che sia tutto regolare.
Vorrei sapere se le spese di giustizia debbono essere inviate a tutti o solamente a chi ha vinto la causa.grazie
Buongiorno. Per l’imposta di registro degli atti giudiziari le parti sono obbligati in solido verso l’Agenzia delle Entrate. Cordialità.
Buonasera,
controllando sul sito agenzia delle entrate ho notato che c’e’ un ruolo riferito all’anno
2005 e notificato nel 2012 . in merito a imposta di registro atti giudiziari corte d’appello . La mia domanda e’ : visto che l’atto e’ del 2005 e notificato nel 2012 quindi dopo 7 anni non e’ prescritto ?
si tratta di una transazione con una finanziaria e visto che l’obbligo del pagamento e solidale non potrebbe essere che e’ gia stato pagato dalla societa finanziaria ? e se cosi fosse perche e’ ancora presente nella mia posizione nel sito dell’agenzia delle entrate ? preciso che non risulta nessuna procedura in atto.
Grazie
Egr. Sig. Paolo,
in relazione all’imposta di registro per la registrazione degli atti giudiziari la prima richiesta di pagamento deve avvenire nel termine di 5 anni dalla registrazione, a pena di decadenza.
Nel caso in cui nel 2012 la cartella è stata notificata regolarmente la decadenza doveva essere sollevata nel termine di 60 gg dalla relativa notifica – altrimenti la cartella è diventata definitiva, a prescindere dalla decadenza.
Le consiglio di chiedere l’annullamento della cartella in autotutela, verificare la regolarità della notifica del 2012 (recandosi presso l’AdER) ed informarsi con la finanziaria in relazione all’avvenuto pagamento.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
la ringrazio per le info e per avermi risposto in modo cosi tempestivo .
Quindi posso chiedere l’annullamento della cartella in autotutela o mi conviene non ” smuovere le acque ” visto che la cartella e’ li ( sito agenzia delle entrate ) ferma da 8 anni senza alcun procedimento ?
La ringrazio in anticipo
Paolo
1. Faccia accesso agli atti presso l’AdER per verificare la relativa notifica (non succederà niente perché alle persone che stanno agli sportelli non interessa la Sua situazione);
2. Scriva alla Finanziaria per comprendere se hanno per caso pagato l’imposta (io penso di si).
Cordialità.
Buongiorno, in data 16.10.2019 mi è pervenuta una cartella di pagamento inerente imposta di registro per una sentenza di usucapione vinta a nome mio e dio mio fratello.
Intanto l’imposta di registro è di € 1.000,00. Come mai così alta? E poi per quale motivo la parte soccombente non è coobligata?
Gent.ma Sig.ra,
le parti in causa sono tutte obbligate in solido verso il Fisco.
Le consiglio di comunicare alla parte soccombente (mediante i Vs legali) la notifica dell’atto pervenutoLe e di richiedere il pagamento.
Se Lei decidesse di pagare l’imposta di registro avrebbe diritto di rivalsa nei confronti della parte soccombente.
Per quanto riguarda le sentenze di trasferimento di diritti reali su beni immobili o su altri beni, vengono applicate le medesime imposte stabilite per gli atti corrispondenti:
– se il trasferimento è soggetto ad IVA, l’imposta è in misura fissa di 200 euro;
– se il trasferimento non è soggetto ad IVA l’aliquota viene calcolata in percentuale al 2 per cento per la prima casa, tranne che per le categorie catastali A/1, A/8, A/9;
– al 9% negli altri casi;
– l’aliquota è invece del 12 per cento, nel caso di terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli di professione e coltivatori diretti.
Cordiali saluti.
Buonasera, vorrei sapere se il pagamento dell’imposta di registro agli atti avviene tramite agenzia del entrate riscossioni tramite rateizzazione risulta registrata solo quando si finiscono di pagare le rate oppure visto che mi sono passato pagatore c è qualche modo per registrare il tutto anticipatamente alla fine delle rate
Mi spieghi meglio…
Buongiorno, Ho ricevuto una cartella esattoriale il 09/2019 di 590 euro,
che si riferisce ad un imposta di registro per una sentenza del giudice di pace del 2006.
Ho fatto la sospensione perchè credevo fosse prescritta, ma mi hanno risposto che era stata notificata
nel 11/2009 e quindi non prescritta a Settembre.
Vorrei saper però perchè non è rientrata nell’annulamento automatico delle cartelle che vanno dal
2000 al 2010, inferiori a 1000,come previsto dall’articolo 4 del decreto 119.
Vorrei sapere se posso fare ricorso e appellarmi a questo decreto.
Grazie mille dell’ottimo servizio che fa ai cittadini.
Luciano
Buonasera,
le mini-cartelle con importi inferiori a 1.000 euro, calcolati fino al 24 ottobre 2018, e che riguardano il periodo compreso tra il 2000 e il 2010 sono state condonate.
La Sua cartella invece è del 9/2019 e quindi non poteva essere inclusa nella suddetta pace fiscale.
Le consiglio di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e richiedere copia della notifica del 11/2009, al fine di potere verificare se è effettivamente regolare.
Cordiali saluti.
Buongiorno.
In data 27/11/2019 via PEC ho ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da Ag. Entrate per conto di Ente Creditore, Corte d’Appello di Milano, per “Atti giudiziari anno 2010”.
Non ho mai ricevuto antecedentemente alcuna notifica (nè per posta nè per PEC) al riguardo.
PROVVEDIMENTO DI TIPO SENTENZA EMESSO IN DATA: 13/12/2010
Reso esecutivo in data 05/08/2019
Nei 60 gg spettanti di diritto è possibile opporre la “sospensione legale della riscossione” (art. 1 commi 537-544, legge 288/2012) con causale “prescrizione o decorrenza del diritto di credito…”, non avendo mai ricevuto alcuna notifica dal 2010 ?
Se sì…spetta poi all’ente dimostrare di aver notificato nei tempi previsti daal legge ?
Buonasera,
in relazione all’imposta di registro il Fisco deve notificare entro 5 anni + 5 gg dall’emissione della sentenza o dalla registrazione della sentenza avviso di liquidazione dell’imposta.
Se detto avviso è stato effettivamente e regolarmente notificato la prescrizione diventa decennale.
Le consiglio di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di richiedere copia dell’eventuale notifica dell’avviso di liquidazione.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
in data 08.07.2019 ho ricevuto l’avviso di intimazione dall’agenzia delle entrate. controllando sul sito agenzia delle entrate ho notato che c’e’ una cartella esattoriale relativa all’imposta di registro per una sentenza della corte d’appello (penale) pubblicata il 21.09.2005.
indata 15.07.2019 ho fatto la sospensione perchè credevo che il credito fosse prescritto perchè non avevo mai ricevuto nulla.La corte d’Appello di Milano, in data 29.01.2020, ha comunicato a me e all’Agenzia entrate che “non è possibile procedere all’annullamento in autotutela del debito iscritto a ruolo poichè le circostanze dedotte nella sua dichiatazione non rientrano in nessuna delle fattispecie previste. in particolare il ruolo è reso esecutivo prima del termine prescrizionale previsto”
La corte d’Appello di Milano,indica poi i seguenti dati: data esecutività del ruolo: 19/11/2015; data prescrizione: 06/12/2015; data iscrizione: 24/09/2015.
dato che non ho mai ricevuto alcun avviso prima di quello notificato nel luglio 2019, Vorrei sapere se posso insistere e difendermi oppure ha ragione la Corte d’Appello e devo pagare.
Grazie mille per la risposta
Gent.le Sig.ra,
la Corte di Appello ha semplicemente comunicato che l’eventuale prescrizione sarebbe per omissioni dell’agente per la riscossione e non sue.
Faccia accesso agli atti presso l’AdER al fine di comprendere se ci sono atti interruttivi della prescrizione, se, come, quando ed a chi è stata eventualmente notificata la relativa cartella.
Se non ci fossero ovviamente insista (proponendo ricorso) per l’annullamento del credito fiscale.
Cordiali saluti.
Buon giorno avvocato.
Rappresento una piccola societa’ operante nel campo immobiliare convenuta in un procedimento giudiziale insorto tra un venditore e un acquirente di un complesso edilizio.
Tra le due citate parti insorgeva nel tempo un contenzioso riguardante il pagamento del saldo prezzo dell’immobile.
La mia societa’ non ha avuto un ruolo attivo nella vicenda ed e’ quindi presente solo formalmente quale terza convenuta nel proc3dimento.
Il tribunale di primo grado, adito dal venditore, emette una sentenza condannando la parte acquirente (primo convenuto) al pagamento di somme in favore della parte venditrice (attore).
Il tribunale altresi’ condanna l’attore al pagamento alla mia societa’ delle spese legali sostenute, pari a circa euro 2.500,00 oltre oneri di legge.
Il procedimento è stato appellato dall’attore. Questi sono i dati essenziali:
– sentenza emessa il 03.11.2017
– notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 30.07.2018.
– notifica di cartella di pagamento alla societa’ di importo pari ad euro 15.000,00.
L’attore non ha pagato la tassa di registrazione.
E’ possibile che la societa’ da me rappresentata, sostanzialmente estranea al procedimento e alla quale e’ stato financo statuito il ristoro delle spese legali, debba essere destinataria quale coobbligato di una cartella esattoriale che chiede il pagamento di euro 15.000,00 e non della tassazione pertinente il trasferimento della somma alla stessa spettante, pari ad euro 2.500,00?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
Buonasera,
l’obbligazione solidale prevista per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratta di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei.
Per tale ragione è necessario verificare la sua concreta posizione in sentenza ed il relativo rapporto.
In teoria Lei potrebbe avere una posizione da non tassare o da tassare in maniera diversa dalle altre parti.
Comunque, in caso di imposta già versata, Lei avrà azione di rivalsa nei confronti della parte soccombente nel giudizio.
Cordiali saluti.
Ho ricevuto un avviso di liquidazione per la registrazione di una sentenza in data 6/11/2020 Considerate le sospensioni Covid posso beneficiare di un allungamento dei termini per il pagamento?
Ed inoltre applicano le sanzioni in caso di mancato pagamento ?
Inoltre chiedo è rateizzabile?
Buongiorno,
la prima richiesta dell’imposta di registro deve essere fatta entro 5 anni di quando doveva essere effettuata la registrazione.
Nel caso contrario la P.A. è decaduta dal diritto di richiederla.
La situazione emergenziale nel Suo caso non comporta alcun prolungamento del termine di pagamento.
È sempre possibile richiedere la rateazione del dovuto.
Se dimostra che il tardivo pagamento è incolpevole potrebbe richiedere l’annullamento delle relative sanzioni.
Cordiali saluti.
buongiorno, il giudice di pace ha stabilito che le spese conseguenti alla sentenza dovevano essere in carico ai perdenti. Mi è stata notificata dall’Ag. Entrate la richiesta di pagamento delle spese dell’imposta di registro. Confrontandomi con gli uffici mi dicono che sono comunque obbligata in solido, nonostante la sentenza del Giudice e nonostante sia vincente. Non mi è chiara la ratio: il parere del Giudice quindi non conta nulla?
Buonasera, nei confronti dell’Agenzia Lei è obbligata in solido con la controparte. Agenzia può pretendere anche a Lei il pagamento dell’imposta di registro. Lei versando l’imposta può rivalersi sulla parte soccombente. Cordiali saluti.
PREG.MO AVV.
HO PAGATO NEL 2018 CON IL RAVVEDIMENTO UN AVVISO DI LIQUDIDAZIONE DEL 2016 PER LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA
NEL 2022 MI E’ STATA NOTIFICATA LA CARTELLA ESATTORIALE CON RICHIESTA DI PAGAMENTO PER LA DIFFERENZA CON RUOLO ESECUTIVO NEL 2019.
LE CHIEDO SE POSSO PRESENTARE ISTANZA DI AUTOTUTELA PER SGRAVARE LA CARTELA O COMUNQUE VA PAGATA PERCHE’ RESA ESECUTIVA NEL 2019 (ANCHE SE NOTIFICATA NEL 2020) E PAGATA NEL 2020
GRAZIE
Buonasera, non importa quando è stato reso esecutivo il ruolo, ma importa comprendere perché AdER chiede questa differenza e cosa rappresenta la differenza. Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocato Kosa,
– sono parte vittoriosa in una sentenza (dic/2020);
– circa un mese fa, mi arriva cartella di pagamento per mancato pagamento dell’imposta di registro;
– la parte soccombente mi riferisce che ha pagato l’imposta di registro senza documentarmi il pagamento ma invitandomi a verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che l’imposta risulta “registrata”;;
– in effetti sul sito c’è scritto “atto registrato”;
Domanda: posso impugnare la cartella e citare anche la parte soccombente?
Buongiorno Avvocato Kosa,
– sono parte vittoriosa in una sentenza (dic/2020);
– circa un mese fa, mi arriva cartella di pagamento per mancato pagamento dell’imposta di registro;
– la parte soccombente mi riferisce che ha pagato l’imposta di registro senza documentarmi il pagamento ma invitandomi a verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che l’imposta risulta “registrata”;;
– in effetti sul sito c’è scritto “atto registrato”;
Domanda: posso impugnare la cartella e citare anche la parte soccombente?
Buonasera, Lei è responsabile in solido, nei confronti del Fisco, con l’altra parte in causa, in relazione all’imposta di registro. Se paga Lei l’imposta, ha diritto di chiedere il rimborso alla parte soccombente. Atto registrato non significa imposta di registro pagato. Provi a recarsi presso l’Agenzia e verifichi li il pagamento. Se non è stato pagato paghi e richieda il rimborso dalla controparte soccombente. Cordiali saluti.
Gentilissima Avv. Kosa,
sebbene il suo articolo è molto chiaro, vorrei capire SE il mio caso rientra in esso.
Mi spiego:
nel 2015 la corte di appello ordinava l’assegnazione d’ufficio di un immobile familiare ad uno dei coeredi.
nel 2019 uno dei coeredi (diverso dall’assegnatario) grazie a tale sentenza richiedeva e aveva un pignoramento presso terzi per somme X inerenti all’affitto di tale immobile;
nel 2021 la cassazione cassava totalmente la l’ordinanza del 2015 della corte di appello;
sebbene tale annullamento notificato da me per mezzo pec all’agenzie entrate e riscossione, essa rifiutava di cancellare la cartella X inerenti alle imposte di registro.
Ora mi chiedo:
SE agenzia entrate e riscossione ha notificato a me e agli altri eredi la cartella con le imposte di registro nel 2019 , importo mai pagato dal sottoscritto, perchè non annulla tale debito se la Cassazione ha annullato del tutto la sentenza ad essa associata??
resto in un suo riscontro
grazie
Buonasera,
deve essere annullata la cartella di pagamento riguardante l’imposta di registro su atti giudiziari se, dopo il secondo grado o terzo grado, il provvedimento del giudice di primo grado è stato riformato e/o annullato.
“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo però il conguaglio o il rimborso a seguito della successiva sentenza passata in giudicato” (per es. Cass. sent. n. 24097/14 del 12.11.2014).
Qualora l’esito definitivo delle impugnazioni esperite dal contribuente determini l’annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione, il pagamento dell’imposta, sebbene dovuto sulla base della prima sentenza, è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo e, quindi non va pagato (se non era già stato anticipato) o va rimborsato (se era stato già pagato).
Cordiali saluti.
Gentilissima Avv. Margherita Kósa,
In data 30.06.2022 ho ricevuto da parte della Agenzia delle Entrate cartella di pagamento riguardante atti giudiziari 2010 e nel dettaglio per recupero multe e ammende, spese processuali, imposta di registro atti giudiziari e tributi speciali su una sentenza emessa in data 11.03.2010.
Inoltre, non mi è stato notificato alcun avviso di pagamento ne di liquidazione negli anni precedenti.
Ruolo esecutivo 01.10.2020 e iscritto a ruolo il 2020 da Equitalia Giustizia spa.
La mia domanda è impugnare la cartella in tribunale oppure commissione tributaria? oppure imposta di registro comm. trib e recupero multe ammende in tribunale? inoltre mi confermi che è prescritta la cartella? e i crediti?
Nel caso fosse possibile devo notificare l’atto di opposizione all’ Agenzia Entrate, Equitalia Giustizia spa e Ministero della Giustizia?
Grazie in anticipo
Buonasera,
in Tribunale può difendersi da solo se il valore della causa non supera € 1.000,00 ed in Commissione € 3.000,00.
L’imposta di registro si impugna in Commissione, il resto giudice ordinario.
In teoria potrebbe essere prescritta, bisogna verificare meglio.
Devo notificare atto da chi ha ricevuto l’atto.
Cordiali saluti.
Gent.mo Avvocato Kosa
in data 28/09/2022 mi è stato notificato un atto da parte dell’Agenzia Entrate
Riscossione di richiesta di imposta di registro per una sentenza del 16/08/2010 pervenuta
in Agenzia delle Entrate in data 30/09/2010.
Dalla cartella di pagamento AdER si legge che la richiesta della somma è relativa
alla registrazione di atti giudiziari del 2009, e che il Ruolo è stato reso esecutivo
in data 3/10/2019.
Poiché non riuscivo a trovare la raccomandata della notifica da parte dell’Agenzia
delle entrate, mi sono rivolta all’Ufficio che mi ha prodotto copia della
raccomandata notificata in data 24/09/2013.
Da quanto ho letto nelle Sue precedenti risposte, in relazione all’imposta di registro
il Fisco deve notificare entro 5 anni + 5 gg dall’emissione della sentenza o dalla
registrazione della sentenza avviso di liquidazione dell’imposta.
E nel mio caso l’avviso è stato effettivamente e regolarmente notificato.
Ma la prescrizione decennale da quando decorre?
Dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso di liquidazione (2013) oppure
dalla data di emissione della sentenza (2009)?
Grata per la risposta, invio cordiali saluti.
Daniela
Buongiorno,
la prescrizione si interrompe ogni volta l’Agenzia fa richiesta in quel senso, quindi l’avviso di liquidazione ha interrotto il decorrere del termine di prescrizione e riparte nuovo termina da tale notifica.
Cordiali saluti.
Gentile Avv. Kosa,
in data 18 ottobre 2022 mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa all’imposta di registro di una sentenza del 2010 ( emessa a luglio 2010 e pubblicata a settembre 2019).
Non è stato notificato alcun avviso di liquidazione . Premetto che poi ho impugnato la medesima sentenza ed ho perso il gravame (pertanto c’è altra sentenza di secondo grado).
Ad ogni modo, relativamente al primo grado dalla cartella si evince che equitalia ha iscritto a ruolo nell’anno 2021 , che nello stesso anno il ruolo è stato consegnato all’agenzia per la riscossione che appunto mi ha notificato la cartella in interesse ad ottobre 2022.
MI hanno dato più motivazione per legittimare tale richiesta , tra cui che sarebbe stata considerata la sospensione COVID, e che comunque essendovi stato appello la registrazione (e la relativa richiesta) sarebbe stata sospesa sino al giudicato definitivo (ricordo l’appello definito con sentenza del 2015).
Impugno per intervenuta decadenza e per intervenuta prescrizione ?
Attendo cordiali sue
Michela
Buonasera,
io Le consiglierei di verificare se effettivamente è stata omessa la notifica dell’avviso di liquidazione.
Chieda all’Agenzia delle entrate di potere avere copia dell’avviso e relativa notifica.
Se non c’è, AdE è decaduta, in più il credito sarebbe anche prescritto.
Se invece c’è tempestiva notifica è opportuno semplicemente verificare se hanno applicato la tariffa giusta.
Cordiali saluti.
Rettifico la data di pubblicazione della sentenza di primo grado settembre 2010 anzichè settembre 2019 come ho scritto sopra per errore di battitura …scusate
Buonasera, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata per la registrazione di una sentenza che, successivamente, non è stata eseguita in quanto la lite è stata oggetto di una transazione fra le parti ? Grazie Rag. massimo Mori
Buonasera! Il verbale di conciliazione in corso di causa e la transazione stragiudiziale producono gli stessi effetti della sentenza definitiva, tuttavia, ai fini del rimborso dell’imposta di registro eventualmente già versata, nel caso di transazione stragiudiziale è necessaria la partecipazione in qualità di parte della pubblica amministrazione. Ciò non occorre nel solo caso di conciliazione giudiziale in corso di causa. Cordiali saluti.
Buongiorno Avv.Kòsa,
in data 26/09/2024 mi è stato notificato ruolo da Equitalia Giustizia spa per crediti giudiziari anno 2014.
(Corte di appello di Brescia sentenza del 28/02/2014 (divenuta esecutiva da parte della Cancelleria il 01/10/2022) partita di credito) Ruolo 2024 n…
reso esecutivo in data 10/05/2024, consegnato il 10/07/2024. Ruolo ordinario.
Ci sono i termini per richiedere annullamento oppure, seppur trascorsi 10 anni dalla sentenza divenuta esecutiva nel 2022 è tutto corretto e sono tenuta a pagare?
La ringrazio in anticipo per l’aiuto!
Buongiorno,
il contributo unico si prescrive in 10 anni, con le varie sospensioni, il fisco è ancora in tempo per avviare recupero.
Mentre per l’imposta di registro c’è un termine di decadenza previsto dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 di 5 anni, per richiedere il pagamento.
Se non ha ricevuto alcun precedente atto (avviso di liquidazione per es.), in teoria l’imposta di registro non è dovuto.
Ovviamente se l’atto non viene impugnato entro 60 gg dalla notifica diventa definitiva.
Cordiali saluti.