Sentenza n. 1731/2017 – pubblicata in data 13/06/2017 – RG. n. 12065/2016 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott. Giorgio Mariani
Decadenza dal diritto di riscuotere le somme tramite ruolo: nel caso in cui INPS decade dal diritto di riscuotere le somme a mezzo ruolo, come metodo ordinario di riscossione, avrà comunque la possibilità di ricorrere al rito ordinario, nei casi in cui l’iscrizione a ruolo non sia più possibile (o sia tardiva) per l’avvenuto decorso del tempo. Diversamente ragionando, si vanificherebbe anche l’istituto della prescrizione dei crediti previdenziali.
FATTO
In via preliminare, la ricorrente … coop. sociale richiedeva al Tribunale di Milano – Giudice del lavoro di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’avviso di addebito n. 368 2016 00154415 64 000 per intervenuta decadenza dell’iscrizione al ruolo del credito, relativamente all’accertamento compiuto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia poiché avvenuta successivamente al termine di legge. L’INPS replica all’eccezione di cui sopra elevando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la conferma del suo credito a mezzo di una pronunzia di condanna, all’esito del giudizio di cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il Tribunale di Milano, il problema in diritto pare il seguente. Essendo imposto all’Ente, come procedimento di recupero dei propri crediti, quello del ruolo (di cui agli art. artt. 24 e 37 D.lgs. 46/1999), si deve valutare se la decadenza dalla possibilità di iscrizione a ruolo sia sostanziale (e cioè l’INPS abbia perso in modo definitivo il suo credito), ovvero sia meramente processuale, cioè l’Istituto abbia perso unicamente la possibilità di procedere con l’esecuzione tramite ruolo e cartella di pagamento.
Va rimarcato che l’art. 25 cit., nel prevedere termini perentori di decadenza, riferisce gli stessi alla sola iscrizione a ruolo, senza ulteriori richiami. Il testo originario dell’art. 13 legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevedeva l’obbligatorietà dell’iscrizione a ruolo (il comma 6 così disponeva: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l’INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario”); la modifica recata dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 (di conversione del d.l. 308/1999), ha eliminato l’inciso “è obbligato”.
La disciplina del riordino della procedura di riscossione a mezzo ruoli contiene, all’art. 37, la espressa abrogazione dell’art. 2 del d.l. 338/1989 (che individuava forme alternative di riscossione dei crediti previdenziali) e del 9° comma dell’art. 35 L. 24 novembre 1981 n. 689, precludendo, quindi, il ricorso alla ordinanza ingiunzione, ma lasciando inalterato il precetto dettato dall’art. 635, 2° comma, c.p.c., che consente di ritenere prova scritta, ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, gli accertamenti effettuati dai servizi ispettivi.
La valutazione di tale quadro normativo induce, quindi, a ritenere che il legislatore abbia previsto il sistema della riscossione a mezzo ruolo come metodo ordinario ma non esclusivo di esazione del credito, permanendo, comunque, la possibilità di ricorrere al rito ordinario, o anche al procedimento speciale di ingiunzione, nei casi in cui l’iscrizione a ruolo non sia più possibile per l’avvenuto decorso del tempo, come nella specie. Diversamente ragionando, si vanificherebbe anche l’istituto della prescrizione dei crediti previdenziali.
La domanda riconvenzionale dell’INPS veniva quindi dichiarata ammissibile.
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