Ordinanza n. 19870/2017 Sez. 5°Civile della Suprema Corte, pubblicata in data 9.8.2017 – secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta l’invalidità e/o la nullità della stessa.

FATTO

L’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la decisione della CTR della Campania che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa, per IVA e IRAP per l’anno 1999, ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, perché non sottoscritta e per tardiva notifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, “non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 25773 del 2014; Cass. n. 13461 del 2012).

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