Donazione di denaro e relative imposte. L’imposta sulle donazioni, l’imposta di registro sulle donazioni, adempimenti da porre in essere in caso di donazioni di denaro (non solo contante) da parte di familiari, parenti ed estranei, per evitare accertamenti fiscali e le conseguenti sanzioni.

Le donazioni non costituiscono un reddito assoggettabile ad IRPEF, per tale ragione non dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi – 730 o Unico – (non rientrano nella categoria dei redditi diversi). Si consiglia comunque di effettuare le donazione di denaro a mezzo bonifico bancario o assegni – con la precisa causale – rendere tracciabile e giustificato il trasferimento del denaro donato, perché le movimentazioni di denaro di un importo superiore ai 3.000,00 euro può attirare sempre l’attenzione del fisco, per cui è possibile trovarci nella fastidiosa situazione di dover dimostrare la provenienza e la causale del relativo importo di denaro.

Secondo l’art. 782 c.c.La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità“, a meno che non sia di modico valore ex art. 783 c.c., secondo cui “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante“. Il modico valore, pertanto, si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

Le questioni civilistiche collegate alle suddette formalità (nullità della donazione per vizio di forma) non influiscono sulle questioni fiscali, le imposte saranno dovute anche per le donazioni nulle.

DONAZIONI DI DENARO DA PARTE DI FAMILIARI

Spesso accade che i genitori facciano delle donazioni di denaro ai propri figli. L’imposizione delle donazioni dipende dall’importo di denaro donato e del grado di parentela che intercorre fra il donante e donatario. Abbiamo quindi diverse aliquote da applicare e diverse franchigie di cui tener conto:

  1. Donazione effettuata dal coniuge o un parente in linea retta per importi inferiori a € 1.000.000,00 – non si paga alcuna imposta;
  2. Donazione effettuata dal coniuge o un parente in linea retta per importi superiori a € 1.000.000,00 – imposta di registro del 4%;
  3. Donazione effettuata da un fratello o sorella per importi inferiori a € 100.000,00 – non si paga alcuna imposta;
  4. Donazione effettuata da un fratello o sorella per importi superiori a € 100.000,00 – imposta di registro al 6%;
  5. Donazione effettuata da un parente entro il quarto grado – imposta di registro al 6%.
DONAZIONI DI DENARO DA PARTE DI NON FAMILIARI ENTRO IL QUARTO GRADO

Diverso è il caso in cui la donazione intervenga tra amici o soggetti diversi rispetto a quelli sopra individuati:

  1. Donazione effettuata da una persona diversa dai soggetti sopra indicati – imposta di registro al 8%;
  2. Donazione effettuata ad una persona portatore di handicap grave ai sensi della Legge n. 104 del 1992 per ognuno dei casi avremo una franchigia di € 1.500.000,00, l’imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera detta franchigia (con le aliquote del 4, 6 o 8%, in base al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).

Tuttavia, qualora la donazione non sia di modico valore e quindi necessariamente fatta per atto pubblico, la stessa sarà soggetta a imposizione indiretta.

LA DONAZIONE INDIRETTA E’ ESENTE DA IMPOSTA

Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita, in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione. Tale interpretazione è stata fornita di recente da una controversa sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 13133/16 del 24.06.2016).

DONAZIONI CHE NON SONO MAI SOGGETTE AD IMPOSTA
  • le donazioni di modico valore (sia che si tratti di denaro o di altri beni mobili) – da precisare che il modico valore della donazione viene determinato in base alle condizioni economiche del donante;
  • spese di mantenimento, educazione, abbigliamento, matrimonio;
  • la donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni se fatte in favore dei figli o dei genitori o del coniuge;
  • i veicoli iscritti al PRA non scontano altresì l’imposta.