PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. COME CALCOLARE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE COVID?
LA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO).
Le competenze in materia di tasse automobilistiche (bollo auto), dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento.
Le Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche. Tali funzioni invece per alcune Regioni a Statuto Speciale (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) sono svolte dal Ministero delle Finanze.
CHI È TENUTO A PAGARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA?
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di prima immatricolazione o in caso di mancata trascrizione dell’atto di proprietà al PRA, si presume proprietario del veicolo l’intestatario della carta di circolazione. Il proprietario è tenuto al pagamento anche in caso di mancato utilizzo del veicolo. È tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, roulotte, ecc..). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto. In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato a favore della Regione di residenza.
Da sapere che, la Regione Lombardia, in caso di acquisto, negli anni 2014 e 2015, di un veicolo nuovo e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, ha riconosciuto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 (per acquisti nel 2014) e per gli anni 2015, 2016, 2017 (per gli acquisti 2015).
PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. PRESCRIZIONE DI 3 ANNI.
Secondo il combinato disposto dell’art. 2935 e segg. c. c. e l’art. 5 del D. l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D. l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Inoltre, “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il temine entro il quale è possibile il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione (Provincie autonome o Agenzia delle Entrate) è quindi di tre anni “a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (ex art. 2935 c.c.) (entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato pagato il bollo l’anno precedente, ossia, entro il 31 marzo 2017 se la scadenza è a febbraio, entro il 30 aprile se la scadenza è a marzo).
L’ordinamento giuridico prevede quindi l’estinzione del diritto di riscuotere le somme relative alla tassa automobilistica, nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini di legge.
Il calcolo dei termini per la prescrizione della tassa automobilistica non è assolutamente semplice, in quanto occorre tenere conto di ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione. Se il contribuente riceve, quindi, un avviso di accertamento, solleciti o una cartella esattoriale per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa automobilistica, il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia un nuovo termine triennale dalla suddetta notifica (si consiglia leggere sulle notifiche FERMO AMMINISTRATIVO: NULLO SE MANCA LA PROVA CERTA DELLE NOTIFICHE).
PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. DECADENZA.
Oltre al termine di prescrizione è altrettanto necessario verificare se sono stati rispettati da parte dell’ente impositore o agente per la riscossione i termini decadenziali che in alcuni casi potrebbe compiersi prima del decorso del termine di prescrizione. Se detto termine non viene rispettato, l’ente decade dal diritto di riscuotere le relative somme tramite ruolo.
Il termine di tre anni è anche il termine decadenziale per notificare accertamento nel caso di un eventuale mancato pagamento della tassa. Nel caso in cui l’ente competente assegna il compito della riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima deve notificare il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi sessanta giorni dalla data di notifica. Come abbiamo chiarito nella pubblicazione, PRESCRIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI (CREDITI INPS) – 5 ANNI, la definitività della cartella non influisce sul termine breve di prescrizione – il termine di prescrizione rimane, quindi, sempre quello di 3 anni, a meno che non intervenga pronuncia giudiziale (sentenza) sul punto.
SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA.
I termini stabiliti dal “Decreto Sostegni” sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Secondo il primo comma dell’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Dal combinato disposto delle citate due norme, il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni. Per es. il credito compreso in una cartella di pagamento contenente bollo auto e notificata in data 23 gennaio 2018 si prescriverà il 18 luglio 2022 (3 anni + 541 giorni).
Considerata la complessità del calcolo del termine di prescrizione e decadenza bollo auto è opportuno rivolgersi a professionisti preparati in diritto esattoriale, al fine di verificare se i termini di cui sopra sono stati pienamente rispettati ed in caso contrario richiedere l’annullamento (anche avanti la Commissione Tributaria) della relativa cartella e relativo debito.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Non so se possiate essermi utili ma ho trovato interessante l’articolo e provo a porvi un quesito. Vivo in Piemonte, dalla società di riscossione Soris è stato notificato oggi.
un mancato pagamento del bollo auto 2012, di un mezzo per altro intestato a mio padre, mancato più di un anno fa. Sono passati più di 5 anni dalla scadenza del pagamento, noi abbiamo difficoltà a recuperare documentazione di un mezzo rottamato ormai da 6 anni e di proprietà dinuna persona non più presente. È quindi possibile far riferimento al fatto che sono già decorsi 3 anni dall’eventuale mancato pagamento e che inoltre la cartella esattoriale è arrivata quasi 5 anni e 3 mesi dopo?
Grazie in anticipo.
Egr. Sig. Aversa, trascorsi 3 anni dall’ultima richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione finanziaria relativamente alla tassa automobilistica (e non dall’anno di riferimento), la tassa automobilistica si considera prescritta. Per tale motivo è necessario fare una istanza di annullamento in autotutela alla Regione ed eventualmente all’Agente di riscossione. Se non si riceve conferma dell’avvenuto annullamento è necessario rivolgersi, entro 60 gg dalla notifica, alla Commissione Tributaria per richiedere l’annullamento della cartella e del relativo credito perché prescritto.
In relazione invece alla notifica della cartella, solo ove gli eredi non abbiano dato tempestiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria del decesso del contribuente, utilizzando le forme previste dalla legge, è possibile la notificazione della cartella intestata al defunto agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo.
Ovviamente, in mancanza di altre informazioni non Le so dire altro.
Cordialità. Dott.ssa Margherita Kòsa
A me sembra che sul tema vi sia un po’ di confusione. Ad esempio: che senso ha una decadenza che decorre e si consuma negli stessi termini della prescrizione?
Poi: l’avviso di accertamento interrompe la prescrizione e questa riprende a decorrere nella sua interezza. Ma è necessario attendere che questo sia diventato definitivo, così come necessario per la decadenza?
Ancora: la cartella esattoriale che segue l’avviso di accertamento gode dello stesso “slittamento” della decorrenza della prescrizione “a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto”? E ciò non avvantaggia coloro che ricevono la notifica a ridosso della fine dell’anno rispetto a chi la riceve all’inizio?
Infine: perché il bollo auto è considerato tributo locale se agli enti periferici è demandato solo il diritto alla riscossione mentre a livello legislativo è di competenza statale?!
Buongiorno Francesco, non posso non essere d’accordo con Lei! I due istituti (decadenza e prescrizione – nonostante siano ben differenti) portano entrambi all’estinzione del credito tributario – pertanto fare coincidere i due termini – sopratutto in questo caso – ha veramente poco senso. Direi più inutile che confusionale!!!
Gli atti interruttivi al fine di interrompere effettivamente la prescrizione devono arrivare a conoscenza giuridica del contribuente e devono contenere richieste di pagamento – in relazione al tributo per cui pensiamo di eccepire la prescrizione. Quindi non c’è bisogno che diventino definitivi (e nemmeno per la decadenza è richiesta la definitività).
La tassa automobilistica è un tributo locale poiché la loro titolare è la Regione (in maggior parte delle regioni d’Italia) – la Regione incassa il tributo. Per riscuoterlo può incaricare degli agenti per la riscossione.
Cordialità.
Avv. Margherita Kòsa
salve, mi chiamo vincenzo ferraioli, nel 2015 non ho pagato nel mese di gennaio il bollo auto riservandomi di pagarlo durante l’anno.
purtroppo nel mese di giugno ho demolito l’auto e ho dimenticato di pagarlo. ieri è arrivata l’avviso di pagamento da parte della regione.
volevo sapere se il pagamento era prescritto, come riportato sopra citando l’art. 2935 e segg. cc o devo tener conto della data 31/12 dell’anno in corso per la notifica?
grazie
Buongiorno Sig. Vincenzo Ferraioli,
se la tassa automobilistica aveva scadenza a gennaio 2015 e se Le è stato notificato richiesta di pagamento solo in questi giorni, il bollo (come da Lei correttamente osservato) risulta prescritto nel gennaio di quest’anno.
Le consiglierei di richiedere la cancellazione in autotutela presso la Regione o presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria entro 60 gg dalla notifica.
Cordialità.
Avv. Margherita Kòsa
Buongiorno, vi porto il mio caso: acquistata l’auto nel luglio 2015 con i benefici della legge 104, ci accorgiamo ora, perchè arrivato l’accertamento da parte della regione, che, contrariamente da quanto palesato dal concessionario, eravamo noi a dover richiedere l’esenzione e non il concessionario che ci aveva rassicurati che avrebbe fatto tutto lui…
abbiamo quindi presentato ricorso e depositato tutti i documenti richiesti. Sono in attesa di conferma da parte della regione, ma interpellati telefonicamente la regione mi dichiara l’esenzione a partire dal 9/2018 in quanto non retroattiva, l’ACI mi dichiara che in caso di accoglienza del ricorso essendo la 104 anteriore alla data di acquisto dell’auto partirà dalla data di luglio 2015(data di acquisto dell’auto)…
Spett.le Studio Legale
mi sono rivolto ad un avvocato tributarista a seguito di un sollecito di pagamento per diverse atti che secondo il fisco non avrei pagato… risultano tra l’altro numerosi bolli auto. Quello che si rileva è che le cartelle, a me mai notificate(almeno nel senso che non ho mai firmato nulla perché nulla ho ricevuto fisicamente …) risulterebbero notificate tutte oltre i tre anni dall’anno in cui la tassa sarebbe dovuta. ad esempio mi si chiede il bollo auto del 2010 con cartella notificata il 17,05.2014 e ancora numerosi bolli auto del 2011 con cartella notificata il 13.02.2015 e cosi via . Inoltre da quelle notifiche in poi non ho ricevuto altro se non il sollecito di pagamento che porta la data del 13.07.2018. L’avv. mi dice che vale la data del ruolo ma non mi spiega dove sta scritto e non mi spiega perché vale la data del ruolo e non quella della notifica e sta preparando la rottamazione delle cartelle che comunque mi comporterà un esborso per migliaia di euro; aggiungo poi che per due vetture mi viene chiesto di pagare il bollo auto dal 2010 ad oggi ma una mi è stata rubata nel 2010 e un altra ho versato le targhe prima del decreto ronchi ma non ritrovo il foglio del rottamatore tuttavia l’articolo 96 del codice della strada avrebbe imposto la radiazione delle vetture dal pra cosa che non è stata fatta : vi domando ma tutto ciò è normale ovvero sono legittime le richieste di pagamento ? Mi potete aiutare a capire ?
vi ringrazio ( regione di competenza : LAZIO)
Egr. Sig. Del Mauro, le pretese tributarie riportanti la tassa automobilistica (bollo) si prescrivono in 3 anni. Il che significa che trascorsi 3 anni anche successivamente alla notifica della relativa cartella (senza atti interruttivi – altre notifiche) il tributo non è più dovuto, in quanto estinto per prescrizione.
Lei mi sta facendo presente che le notifiche delle cartelle sarebbero state effettuate rispettivamente in data 17.5.2014 e 13.2.2015, mentre il relativo sollecito di pagamento solamente in data 13.7.2018, quando il termine di prescrizione risultava già compiuto.
Se le cose stanno effettivamente così il tributo risulta prescritto.
In relazione invece alle notifiche, al fine che le stesse risultino comunque regolari non c’è bisogno della consegna fisica a mani delle stesse – in ogni caso è possibile richiedere presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione l’accesso agli atti e verificare anche la regolarità delle relative notifiche.
Per quanto riguarda la radiazione del veicolo – detta eccezione si potrebbe sollevare solamente se le notifiche delle cartelle non fossero regolari – altrimenti la pretesa è diventata definitiva.
Spero di esserLe stata d’aiuto.
Cordialità.
Ho ricevuto una cartella esattoriale complessiva comprendente debiti per un bollo auto non pagato relativo all’anno 2005 notificato il 02/03/2012, dell’anno 2007 notificato il 18/05/2013,dell’anno 2008 notificato il 19/03/2014.in questa cartella esattoriale notificata il 13/03/2019 mi si intima il pagamento dei bolli indicati.Parlo della Regione Sicilia ed il suo gestore e’ Riscossione Sicilia SpA. Le chiedo ma non sono prescritti? Cosa dovrei fare per tutelarmi?
Buonasera Salvo,
L’ultima non sarà una cartella, ma probabilmente una intimazione di pagamento (ma comunque nulla cambia), il relativo credito risulta prescritto già dal 19.3.2017.
Le pretese devono essere impugnate (se l’ultima è effettivamente una cartella nel termine di 60 gg dalla notifica) al fine di richiedere l’annullamento delle cartelle.
Cordialmente.
Avvocato, buongiorno, volevo sottoporLe il seguente caso:
a mia moglie (in quanto erede di una cugina deceduta lo scorso anno)è stata notificata, con data 27/04/19, l’ingiunzione per il pagamento di una tassa automobilistica relativa ad una autovettura che la defunta ha regalato ad altri soggetti circa 3 anni fa. Non sappiamo se è stato fatto il regolare trasferimento di proprietà e nel testamentario la defunta innanzi al notaio ha “cancellato” con propria disposizione scritta la disponibilità del bene per la successione. Pertanto, come ci dovremmo comportare? La ringrazio ed ossequio
Buongiorno Roberto, ovviamente Le consiglio di impugnare l’ingiunzione di pagamento facendo presente e provando quanto da Lei esposto.
Cordialità.
Salve, provo a riassumere. Bollo del 2012 non pagato, accertamento del 16/10/2015 notificato il 23/10/2015. Cartella di pagamento con ruolo del 2018 reso esecutivo in data 10/05/2018, ricevuta con raccomandata in data 28/03/2019. da ciò che ho potuto capire il bollo del 2012 non è andato in prescrizione perchè è stato notificato entro 3 anni azzerando i termini. Mi chiedo però quali sono i termini per stabilire la validità della cartella di pagamento. Prendendo come riferimento la ntidica del 23/10/2015, i tre anni di validità terminano con l’iscrizione al ruolo o con la notifica della raccomandata contente la cartella di pagamento?
Buongiorno Fabio! Considerato che la cartella di pagamento veniva notificata solo il 28.3.2019 e quindi ben oltre 3 anni dalla ultima notifica del 23.10.2015, il relativo credito tributario risulta prescritto.
Inoltre essendo il periodo d’imposta 2012 – l’ente creditore risulta altresì decaduto, ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, dal diritto di riscuotere le relative somme tramite ruolo.
La cartella deve essere impugnata entro 60 gg dalla sua notifica.
Cordialità.
Buonasera avvocato in data 01/04/209 mi è stato notificato un preavviso di fermo relativo a bollo non pagato per l’anno 2012. All’interno riporta una notifica di accertamento in data 07.10.2014 e un ingiunzione emesso in data 25/10/2017 e notificatomi in data 22/11/2017. Vorrei sapere se la pretesa del pagamento da parte dell’ ente di riscossione e prescritta e nel caso se devo fare ricorso.grazie
Buonasera Pasquale,
non ci sono margini di ricorso, in quanto dal 22.11.2017 al 1.4.2019 non sono trascorsi 3 anni.
Se impugnava tempestivamente l’ingiunzione di pagamento poteva richiedere l’annullamento della pretesa perché dal 7.10.2014 al 22.11.2017 sono trascorsi più di 3 anni – ma l’ingiunzione non impugnata nei termini è diventata definitiva ed ha fatto decorrere nuovamente il termine di prescrizione.
Cordialità.
Salve, le scrivo in quanto in alcuni siti ho trovato delle informazioni e vorrei capire se sono esatte: ad esempio si afferma che per i bolli non pagati della Regione Lombardia, una volta che un’eventuale avviso di accertamento diventasse definitivo prima della prescrizione, la successiva prescrizione si realizzerebbe solo dopo 5 anni e non 3; identico discorso per la decadenza della cartella stabilita sempre in 5 anni anziche 2..ritengo strano che la Regione possa variare autonomamente queste tempistiche. Le risulta che le cose stiano prorio cosi? Grazie
Buonasera Gaetano! Non è assolutamente così. La prescrizione per il bollo auto è sempre e dappertutto in Italia di 3 anni (anche se la Regione Piemonte ha provato di fare delle modifiche – ovviamente illegittime). Resta di 3 anni anche successivamente alla notifica della relativa cartella. Cordialità.
Buongiorno Avvocato, vorrei sottoporre il mio caso….. Oggi ho trovato nella buchetta della posta una lettera, che mi invita a ritirare una cartella esattoriale di equitalia relativa al bollo auto non pagato del 2016….. Regione Emilia Romagna. Prima cosa, ero in casa e nessun postino ha suonato…. Loro dicono che non hanno trovato nessuno; seconda cosa mi devo recare alla casa del comune in pieno centro per ritirare il tutto e inoltre nella cartella ci sono le spese di notifica…… Ma quale notifica? Io la considero come una cartella esattoriale…… Ma nessuna lettera è giunta prima di accertamento o sollecito di pagamento da parte della regione. Come mi devo comportare? So che è da pagare ma per necessità di altre spese abbiamo tralasciato. Posso contestarla? Grazie infinitamente per la sua cortese risposta e disponibilità. Saluti Patrizia
Gent.le Sig.ra Feggi,
in relazione all’operato del messo notificatore (anche se scorretto) c’è poco da contestare.
Mi interessa invece sapere il mese esatto in cui il bollo della Sua auto scade.
Il termine di 60 gg per l’impugnazione parte dal 10.7.2019.
Cordiali saluti.
Buongiorno Egr.Avvocato,
Mi è arrivato il bollo auto riferito all’anno 2014,iscritto a ruolo nel 2018,notificato il 21 gennaio 2019,senza alcuna richiesta di pagamento precedente,vorrei sapere se risulta prescritto perché ai primi di agosto 2019/mi è arrivata la comunicazione preliminare delle procedure esecutive e cautelari
Egr. Sig. Chirigu,
avrei necessità di comprendere che tipo di atto Le è stato notificato in data 21.1.2019.
Se si tratta di una cartella di pagamento, doveva essere impugnata nel termine di 60 gg dalla notifica, altrimenti la cartella è diventata definitiva anche se le pretese ivi comprese fossero illegittime e/o prescritte.
In questo caso può comunque tentare una istanza in autotutela, confidando nella buona fede della P.A.
Se invece la cartella è quella notificata nei primi di agosto La inviterei di impugnarla.
Cordiali saluti.
Buongiorno.
Sottopongo alla Vostra specifica competenza il seguente quesito:
In data 06.10.2016 mi è stato notificato avviso di accertamento da parte della Regione Calabria per il mancato pagamento del bollo auto 2013 e 2014.
In data 06.11.2019 mi è stata notificata cartella da parte dell’Agenzia dell’ Entrate -Riscossione per i tributi e gli anni sopra specificati.
Da quanto apprendo sul vostro sito la cartella doveva essere notificata entro due anni da quando l’accertamento è diventato definitivo,pena decadenza.
Quindi la cartella doveva essere notificata entro il 06.10.2018.
Per quanto sopra specificato chiedo un Vostro autorevole parere se esistono i presupposti per proporre ricorso presso la C.T.P. chiedendo la nullità della cartella.
Ringrazio anticipatamente.
Egr. Signore,
la cartella deve essere notificata nel termine di 3 anni (non 2), al fine di interrompere la prescrizione.
E’ importante inoltre sapere che il termine di 3 anni decorre, secondo l’art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Verifichi l’avviso, entro quanto tempo Le veniva intimato di pagare, e da quella data faccia decorrere la prescrizione.
Cordiali saluti.
Buongiorno avvocato,
vorrei avere un Suo parere in merito all’ingiunzione di pagamento inviatami recentemente (fine Dicembre 2019) in merito ad un bollo auto non pagato per l’anno 2016.
Io sono sicuro di averlo pagato, tramite bollettino presso un Tabacchino, anche se questo non risulta all’ACI.
L’ingiunzione contiene, oltre al valore del bollo, anche la maggiorazione dovuta al pagamento tardivo.
Io non ho ricevuto alcuna notifica precedentemente a questa, pertanto non ritengo legittima questa richiesta di pagamento improvvisa senza alcun avviso bonario.
A maggior ragione perche’ mi viene richiesto il pagamento di una mora della quale non sono stato informato.
Secondo Lei posso fare ricorso e contestare questa cartella di pagamento?
Grazie,
saluti
Egregio Avvocato,
vorrei approfittare delle sue competenze per chiederle un parere: nel 2017 ho perso un fratello, il quale possedeva un motociclo che ora ho ereditato io. Ho provveduto a pagare tutti i bolli arretrati, tranne uno risalente al 2014, perché risulta essere stata emessa un’ingiunzione (che ovviamente né io né gli altri eredi ad oggi abbiamo mai ricevuto) e quindi il sistema rifiuta il pagamento “tradizionale”.
Dopo aver letto, se ho ben compreso, che in ogni caso eventuali sanzioni non sono a carico degli eredi ho deciso di aspettare che mi venga comunicata la richiesta di pagamento (salvo eventuali prescrizioni, anche se non mi è chiaro da quando partirebbero i tre anni previsti). A questo punto mi chiedo: ho fatto bene?
Grazie
Buonasera Paolo,
l’ingiunzione indicherà sia l’importo previsto per il bollo che le sanzioni ed interessi.
E’ assolutamente vero, le sanzioni non si trasmettono agli eredi, ma il capitale si.
Il termine di prescrizione di 3 anni si interrompe e riparte da ogni notifica valida.
Consiglierei pertanto di verificare la regolarità della notifica dell’ingiunzione chiedendo copia della notifica dall’ente.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
> Mio marito ha ricevuto diverse cartelle esattoriali per un totale di circa 21.000€ relative a mancato pagamento di bolli ( in parte inerenti un auto per la quale ha presentato denuncia di furto nel 2009 iscritta al Pra solo in questi giorni in quanto pensava L iscrizione fosse automatica rispetto la resa denuncia) e verbali.
> Tutte risalenti al 2010, 2011… fino al 2018.
> Chiedo dunque informazioni in merito all eventuale prescrizione che mi risulterebbe da un testo letto on line e da voi pubblicato, decorrere a partire dal 3 anno ed eventualmente circa la procedura da seguire.
> Ringrazio e porgo
> Cordiali saluti.
Gent.le Dina,
oltre la compiuta prescrizione di 3 anni, nel Vs caso, manca il presupposto della obbligazione tributaria ex art. 5, trentaduesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Le cartelle devono però essere impugnate nel termine di 60 gg avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente, nel caso contrario diventano definitive.
Se già definitive Le consiglio di presentare in ogni caso istanza di sgravio in autotutela, confidando nella buona fede della pubblica amministrazione.
Cordiali saluti.
Buona sera Avvocato, vorrei sottoporle il seguente caso:
in data 03.10.2019 mi è stato notificato un avviso di intimazione di pagamento che riporta la data del 09.07.2018.
All’interno sono riportati debiti per il bollo dell’auto non pagato
Anno 2010 prima notifica 23/09/2013
Anno 2011 prima notifica 27/06/2016
Anno 2012 prima notifica 02/12/2015
Entrate patrimoniali arie anno 2011 prima notifica il 31/10/2016
Partendo dal gennaio 2020 mi trattengono un quinto di stipendio.
Vorrei chiederLe se questa richiesta di pagamento era prescritta? Se la risposta è confermativa e non avendo fatto nessun ricorso tutto è diventato definitivo, mi piacerebbe sapere se è possibile fare ancora un ricorso o un’istanza di sgravio in autotutela? A chi mi devo rivolgere(regione di competenza Trentino)
La ringrazio e porgo cordiali saluti
Gent.le Marija,
immagino che ciò che chiama Lei prima notifica sia la notifica della cartella.
Se la cartella viene notificata regolarmente e non viene impugnata nel termine di gg 60 diventa definitiva e non più impugnabile, anche nel caso in cui riporti crediti prescritti.
Non succede la stessa cosa nel caso in cui l’intimazione di pagamento venga notificata oltre il termine di prescrizione.
E’ da verificare quindi se dalla notifica della cartella e la notifica dell’intimazione di pagamento sono trascorsi o meno 3 anni (il termine di prescrizione dell’imposta automobilistica).
In quel caso tutti gli atti successivi sono nulli.
Considerato che risulta in corso un pignoramento la questione non è risolvibile in sede di autotutela.
E’ necessario rivolgersi al Giudice.
Cordiali saluti.
Egregio Avvocato, avrei bisogno per favore di un chiarimento.
Ruoli resi esecutivi in data 13/04/2016 relativi a bolli auto non pagati anno 2010 e 2011.
Pochi giorni fa (19 febbraio) ricevo cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle
Entrate per il pagamento di quanto dovuto.
Queste somme sono dovute oppure sono prescritte? Se sono prescritte posso procedere
con la cancellazione tramite autotutela?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno,
la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni.
Le consiglio di presentare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate riscossione ed eventualmente anche alla Regione, concedendo alle stesse un breve termine per la risposta (al fine di essere in tempo di notificare eventualmente ricorso).
Ciò perché, in caso di mancato riscontro (o riscontro negativo), è necessario notificare ricorso entro 60 gg dalla notifica, altrimenti la cartella (giusta o sbagliata) diventa definitiva ed inoppugnabile.
Cordiali saluti.
Buongiorno avvocato, ho ritirato una cartella esattoriale in data
11/05/2020 relativa a bolli non pagati nel 2013 e nel 2014.Parliamo di N°3 veicoli Uno scooter (del quale non ho mai ricevuto avvisi/notifiche) anno 2013 accertamento del 30/09/2016 notificato 04/10/2016 ruolo reso esecutivo il 08/04/2019 anno 2014 accertamento del 02/01/2017 notificato il 14/01/2017 ruolo reso esecutivo il 08/04/2019
Un auto non più in mio possesso
anno 2013 accertamento del 10/10/2016 notificato il 14/10/2016 ruolo reso esecutivo il 08/04/2019 In questo caso pero ho un avviso di accertamento dove non riesco a capire la data di notifica ma dove si enuncia di contattare assistenza se pagato, entro il 03/07/2015 mi chiedo quindi tra le altre cose perchè non coincide la data di notifica che loro asseriscono, con il termine che mi hanno dato. anno 2014 accertamento del 02/01/2017 notificato il 14/01/2017 ruolo reso esecutivo il 08/04/2019 anche in questo caso avviso di accertamento che dice di contattare entro il 27/06/2016
ultimo bollo auto ancora in mio possesso anno 2013/14 accertamento del 02/01/2017 notificato il 14/01/2017 ruolo reso esecutivo il 08/04/2019 avviso di accertamento in mio possesso con data 25/05/2015
Quello che chiedo e quindi: se la cartella esattoriale può andare in prescrizione, se le date delle notifiche sono quelle che ho io o quelle che dicono loro, cosa devo posso o non posso pagare.
grazie cordiali saluti.
Buongiorno Sig. …,
riesce a farmi pervenire questa cartella, al fine di potere effettuare io personalmente una verifica?
La data di quando è stato reso esecutivo il ruolo non ha alcuna importanza per quanto riguarda la prescrizione.
Per richiedere la cancellazione del debito è necessario impugnare la cartella nei termini di legge, altrimenti diventa definitiva.
Quindi nei 60 gg che ripartono dal 12.5.2020.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
In sintesi la Sua situazione – se tutto quello che è riportato sulla cartella è vero:
1. Bollo 2013 Tg. xxx – notifica accertamento 4.10.2016 – notifica cartella ???
2. Bollo 2013 Tg. xxx – notifica accertamento 14.10.2016 (ok) – notifica cartella ???
3. Bollo 2014 Tg. xxx – notifica accertamento 14.1.2017 (ok) – notifica cartella ???
4. Bollo 2014 Tg. xxx – notifica accertamento 14.1.2017 – notifica cartella ???
5. Bollo 2014 Tg. xxx – notifica accertamento 14.1.2017 (ok) – notifica cartella ???
Quindi, prima di tutto, bisogna verificare con esattezza quando Le è stata notificata la cartella.
Lei mi sta riferendo che l’ha ritirata in data 11.5.2020, ma tale data potrebbe non coincidere con la data della notifica.
Dobbiamo verificare – magari sulla busta – quando è stata consegnata dall’AdER la busta alle Poste Italiane.
Quella sarà la data che ci interesserà per la prescrizione!!!
In relazione agli avvisi notificati, sarebbe opportuno recarsi presso la Regione e chiedere copia di tutte le notifiche (avvisi di ricevimento) relative agli accertamenti.
Così è possibile verificare l’effettiva e la regolare notifica degli avvisi.
Mi faccia prima di tutto sapere quando è stata consegnata la cartella dall’AdER alle Poste – importante per la prescrizione.
E quando è stata depositata affinché Lei la ritiri presso le Poste, al fine di verificare la scadenza del ricorso.
Attendo quanto sopra.
Cordiali saluti.
Buongiorno, è arrivato I ingiunzione soris per due bolli non pagati 2014 2015 a mio marito, di cui aveva chiesto la rateizzazione e che non sono mai arrivati i bollettini (loro dicono di averli mandati). Ora Le chiedo cosa rischia se non paga visto che non ha più mezzi a lui intestati? Grazie
Buonasera,
la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni.
Se dal 2014 e 2015 non avete ricevuto richieste di pagamento che avrebbero interrotto la prescrizione la tassa non è più dovuta.
Ma sarebbe necessario impugnare l’ingiunzione di pagamento eccependo la prescrizione.
L’impugnazione deve avvenire nei termini di legge altrimenti la tassa sia giusta o sbagliata sarà dovuta.
Il Fisco potrebbe promuovere pignoramenti, per es. conto corrente, stipendio… etc…
Cordiali saluti.
Buonasera,
la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni e quindi se la P.A. entro 2017 e 2018 non ha notificato alcun atto in relazione ai due bolli, quest’ultimi potrebbero essere prescritti.
Potrebbe però costituire un problema la richiesta di rateazione che senza dubbio sospende la prescrizione.
Bisogna comprendere quando sono state fatte queste istanze di rateazione e quando è decaduto sua marito dal diritto alla dilazione.
Il Fisco può aggredire anche altri beni del suo marito non solo l’auto.
Cordiali saluti.
buongiorno avvocato, in data 04.10.2019 mi è stato notificato un avviso di pagamento del bollo auto relativo al 2017.recandoni presso l’aci mi è stato riferito che il termine di pagamento era stabilito fino al 30.10.2020.per vari motivi non mi è stato possibile pagarlo. Adesso sono in possesso di altra autovettura possono operare al fermo amministrativo di quest’altra auto che sono in possesso.
Buonasera,
è sempre possibile pagare il debito relativo alla tassa automobilistica (potrebbe non essere opportuno se la tassa è prescritta). La P.A. può iscrivere fermo (previo avviso) su qualsiasi autovettura intestata al debitore.
Cordiali saluti.
Buongiorno e complimenti per la chiarezza nello spiegare una materia così complessa. Stante la Vostra notevole preparazione Vi pongo un quesito ormai quasi banale se non fosse condito da un qualcosa di cui fino ad oggi non ho ancora letto nulla. Un bollo auto da pagarsi a settembre 2017 sarebbe prescritto entro il 31 dicembre 2020 a meno di atto interruttivi quale, per esempio, un avviso di accertamento. Proprio stamattina (07/01/2021) trovo nella cassetta delle poste una raccomandata contenente un avviso di accertamento. Sulla busta non è presente alcun timbro postale, il portalettere non mi ha fatto firmare nulla (eppure sulla busta ci sono i resti della ricevuta di ritorno da consegnare al mittente). Come faccio a dimostrare che ho ricevuto l’avviso oltre i termini? L’unica prova che ho è che digitando sul sito delle poste il numero della raccomandata effettivamente risulta la consegna in data odierna. Grazie per l’attenzione e l’eventuale graditissimo responso
Buonasera,
ci sono due circostanze importanti da accertare perché – se c’è prescrizione – è per pochi mesi.
1. è sicura che il bollo aveva scadenza a settembre 2017? Il bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. E quindi se è come dice Lei entro fine ottobre 2017.
2. bisogna verificare la data in cui la raccomandata è stata consegnata alle poste e non a Lei.
Cordiali saluti.
Avevo inviato poco fa, analogo problema, (scadenza Bollo Settembre 2017). In particolare la notifica “AVVISO DI ACCERTAMENTO”,
siccome non ero in casa, era in giacenza presso l’Edicola che svolge “servizio agenzia” per Poste Private Nexive
dal 4 gennaio 2021. Io l’ho ritirata il 9 gennaio 2021.
Attenzione, sull’atto di notifica è riportata, in calce, la data dell’21/09/2020 mentre, sulla ricevuta Poste
Private Nexive risulta:
– come data di accettazione dell’agenzia il giorno 11/11/2020
– come data di ritiro destinatario il 09/01/2021 (data in cui sono venuto in possesso)
La prescrizione è da considerarsi tenuto conto della in cui ho materialmente ritirato l’atto (9/01/2021) oppure non è da considerarsi
in prescrizione perchè è stata consegnata dalla Regione alle Poste Private Nexive nei tempi giusti (11/11/2020) ?
Grazie per la disponibilità.
Buonasera,
se il bollo scadeva a settembre 2017 poteva essere pagato entro il 31 ottobre.
La prescrizione decorre quindi dal 1.11.2017 e si compie in data 1.11.2020.
Se Nexive ha ritirato l’atto dalla Regione in data 11.11.2020 il relativo bollo risulta prescritto per 10 gg e quindi non è più dovuto.
Cordiali saluti.
Buongiorno, gent.ma Avv. mi scusi, la data di prescrizione si compie il 31 dicembre 2020 (la legge prevede prescrizione a partire dal 31 dicembre del 3° anno successivo al mese di scadenza).
Credo però che con il decreto emanato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri n.91 ci sia il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica:
degli atti di accertamento,
di contestazione,
di irrogazione delle sanzioni,
di recupero dei crediti di imposta,
di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
etc.
Quindi immagino che anche nel caso del sig. Daniele, come nel mio caso, decade la possibilità di prescrizione.
Condivide?
Buongiorno, mi è stato notificato un “AVVISO DI ACCERTAMENTO” dalla Regione Campania, relativamente al bollo auto non pagato del 2017.
In particolare la notifica, siccome non ero in casa, era in giacenza presso Agenzia Poste Private dal 4 gennaio 2021 (ricevuta Agenzia Poste Private) e l’ho ritirata il 9 gennaio 2021.
Visto che sull’atto è riportata in calce la data dell’21/09/2020, ma è stata notificata solo il 9 gennaio 2021, valgono ancora i termini di prescrizione?
Faccio presente che, in precedenza, non mi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione del bollo.
Buonasera Mario,
la legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato al “servizio universale” cioè a Poste Italiane, condizionandola comunque al rilascio di una licenza abilitativa.
Le licenze individuali speciali sono state rilasciate, ad alcuni operatori postali, tra cui Nexive S.p.a., nell’anno 2019.
E quindi Nexive dal 2019 è autorizzata ad effettuare le notifiche degli atti sostanziali e procedurali di natura tributaria (tra cui la tassa automobilistica).
Al fine della prescrizione rileva la data in cui l’atto è stato consegnato da parte della Regione Campagna a Nexive.
Le consiglio di informarsi in relazione a tale data con Nexive.
Inoltre sarebbe opportuno comprendere l’esatta data di scadenza del bollo nel 2017.
Cordiali saluti.
Buongiorno, la ringrazio per la precisazione e volevo precisare che:
il bollo è relativo anno 2017, in particolare come periodo tributario da Settembre/2017 scadenza Agosto/2018.
Il pagamento andava fatto entro Settembre/2017, altrimenti iniziano gli interessi di mora per mancato pagamento.
Per quanto riguarda Nexive, ha ritirato l’atto dalla Regione in data 11.11.2020
Tenuto conto di quanto sopra, il bollo risulta prescritto ?
GRAZIE ancora.
Certo, a maggior ragione! Buona serata!
Buongiorno, ho letto che in settimana c’è stato un comunicato del Consiglio dei Ministri dove riporta i provvedimenti urgenti approvati durante la riunione n 91 .
In particolare, è stato approvato, su proposta del Presidente Conte e del Ministro Gualtieri un Decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
Il testo prevede il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica:
degli atti di accertamento,
di contestazione,
di irrogazione delle sanzioni,
di recupero dei crediti di imposta,
di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il testo fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da:
cartelle di pagamento,
nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.
Visto che l’accertamento mi doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2020 immagino che con questo nuovo decreto la data ultima di notifica slitta al 31 gennaio 2021 … per cui “addio” alla possibilità di prescrizione, conferma?
Egr. Sig. Mario,
a mio avviso non centra niente, la sospensione, ex art. 68 D. L. del 17 marzo 2020, n. 18, è relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione o comunque è relativa all’attività di riscossione ed agli atti finalizzati alla riscossione.
Secondo varie pronunce della Consulta (C. Cost. sent. n. 199/2016 e n. 242/2016), prima di procedere con la riscossione la Regione deve inviare al contribuente un avviso di accertamento al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione debitoria.
È quindi non mi risultano norme che vietino alla Regione di inoltrare detto avviso che deve necessariamente precedere la riscossione e deve avvenire prima del compimento del termine di prescrizione.
Il diritto però non è matematica, la mia interpretazione è questa.
Cordiali saluti.
Salve, ho letto con interesse le sue argomentazioni sulla prescrizione del bollo. Ciò che trovo difficile da dirimere è la decorrenza della prescrizione. Lei sostiene che la decorrenza ha inizio dopo il termine di scadenza per il pagamento (cioè dal primo giorno del mese successivo al termine, ad esempio se il termine era il 31 gennaio la prescrizione decorre da 1 febbraio dello stesso anno) mentre da più parti, anche su siti che si occupano di materia fiscale, viene riportato che la prescrizione decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello del mancato pagamento. Le chiedo cortesemente se può chiarire questo aspetto perché determinante per la presentazione di ricorso. La prego, nel caso che abbia ragione lei, di citare anche i riferimenti normativi o giuridici.
Grazie.
Buonasera,
bisogna fare distinzione tra la prescrizione e decadenza.
Il termine di prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e cioè dal momento della sua scadenza.
Mentre il termine di decadenza viene calcolato come da Lei esposto.
Cordiali saluti.
Buongiorno, il 17 Maggio 201 mi è stata recapitata una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate, inerente l’accertamento del mancato pagamento del bollo auto riferito all’anno 2017.
A tal proposito Le volevo chiedere se il pagamento del bollo di cui sopra, risulta prescritto.
Buongiorno, il 17 Maggio 2021 mi è stata recapitata una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate, inerente l’accertamento del mancato pagamento del bollo auto riferito all’anno 2017. A tal proposito Le volevo chiedere se il pagamento del bollo di cui sopra, risulta prescritto.
Buonasera, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la Regione ha il diritto di procedere al recupero delle somme non corrisposte e quindi dall’ultimo termine di pagamento. Il bollo viene inoltre corrisposto una volta l’anno, entro il mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento. Se la data di scadenza è dicembre 2016, l’ultimo giorno utile per pagare il bollo auto, senza interessi, è il 31 Gennaio 2017. Calcolando da questa data il termine di prescrizione di 3 anni, il Suo bollo dovrebbe prescriversi il 31 gennaio 2020. Cordiali saluti.
buonasera, ho ricevuto 2 accertamenti per il mancato pagamento di 2 bolli auto
Non riesco a capire come calcolare i tempi di prescrizione perchè indicate date diverse.
Recitano quanto segue:
1° accertamento: le comunichiamo che abbiamo effettuato il controlli
sul versamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2017
(dovuta entro il 28 febbraio 2017 scadenza gennaio 2018) – notificato il 06/05/2021
2° accertamento: le comunichiamo…………. relativa all’anno 2017
(dovuta entro il 31 maggio 2017 scadenza aprile 2018) – notificato il 10/05/2021.
ringrazio e saluto cordialmente
Giovanni
Buonasera, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la Regione ha il diritto di procedere con il recupero e quindi dall’ultimo termine di pagamento. La scadenza del bollo auto è fissata entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione della vettura. Da questa regola sono esclusi gli automobilisti del Piemonte e della Lombardia, perché si avvalgono della possibilità di pagare in date prestabilite:
entro il 20 gennaio 2021 se il bollo è scaduto a dicembre 2020;
entro il 31 maggio 2021 se il bollo scade ad aprile 2021;
entro il 30 settembre 2021 se il bollo scade ad agosto 2021.
Dall’ultima data di pagamento decorre quindi il termine di prescrizione. Cordiali saluti.
Salve Avv. ho ricevuto un atto di accertamento elaborato il 31.12.2020 (notificato il 19.05.2021)relativo relativo al mancato pagamento di un bollo auto dovuto entro il 30 settembre 2017 con scadenza agosto2018. Sa dirmi se è già prescritto?
Buongiorno, devo comprendere con esattezza la scadenza (30 settembre 2017 o 1 agosto 2018?).Cordiali saluti.
Ancora oggi 24 maggio 2012 non mi é arrivata alcuna notifica riguardante il bollo tramite l’agenzia di riscossione, andando nella pagina INPS scopro che ci sono 3 cartelle relativa al bollo degli anni 2014,2015 e 2016 che però non mi hanno ancora inviato. Come faccio valere i termini della prescrizione?
Buongiorno, chieda presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione copia delle cartelle a suo carico e delle relative notifiche, al fine di verificare l’eventuale prescrizione. Cordiali saluti.
Ancora oggi 24 maggio 2021 non mi é arrivata alcuna notifica riguardante il bollo tramite l’agenzia di riscossione, andando nella pagina INPS “AGENZIA DI RISCOSSIONE”scopro che ci sono 3 cartelle di pagamento relativa al bollo degli anni 2014,2015 e 2016 che però non mi hanno ancora inviato. Come faccio valere i termini della prescrizione?
Buongiorno, chieda presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione copia delle cartelle a suo carico e delle relative notifiche, al fine di verificare l’eventuale prescrizione. Cordiali saluti.
SECONDO LEI AVVOCATO E’ UNA POSSIBILE PRESCRIZIONE DI QUESTE 3 CARTELLE,PERCHE’ IO A CASA NON HO RICEVUTO NIENTE.
Gent.ma Avvocatessa Margherita Kósa,
Mi permetto esporre il mio caso:
il 30.11.2021 ho ritirato in posta una raccomandata contenente notifica dell’agenzia delle entrate in cui si fa riferimento
a 6 atti. Tra questi, 3 riguardano il bollo auto:
– tassa automobilistica 2009, con voci di sanzione, interessi ed altri oneri con riferimento di notifica cartella 06/11/2014
– tassa automobilistica 2010, con voci di sanzione, interessi ed altri oneri con riferimento di notifica cartella 15/09/2015
– tassa automobilistica 2011, con voci di sanzione, interessi ed altri oneri con riferimento di notifica cartella 28/07/2016
Non ho idea se successivamente a quelle tre date di notifica siano arrivati altri atti interruttivi da parte della regione
o agenzia delle entrate.
Se fossero arrivati, quest’ultima notifica del 30.11.2021 dell’agenzia delle entrate dovrebbe citarli?
P.S. gli altri 3 atti rilevanti riguardano la tariffa smaltimento rifiuti e tributo provinciale del 2008, 2009, e 2010
le cui cartelle risultano notificate nel 2013 (e quindi rientranti nei 5 anni all’epoca) ma da allora sono trascorsi
ulteriormente più di 5 anni da quelle rispettive notifiche.
La nuova notifica del 30.11.2021 è unica e non so come procedere prima di essere costretto a pagare a rate.
Ringrazio di cuore per la cortese attenzione al mio caso.
Buonasera,
la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni e quindi se non ci sono atti successivi alle cartelle, le somme richieste non sono dovute.
Ma al fine di richiedere l’annullamento bisogna proporre ricorso entro gg 60 dalla notifica dell’ultimo atto che deve essere o una intimazione di pagamento o un preavviso di fermo amministrativo.
Da questi ultimi atti non devono risultare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ma è possibile richiedere copia dall’AdER di questi eventuali atti e relative notifiche.
Anche la tassa rifiuti risulta prescritta se non vi sono ulteriori atti (la prescrizione è di 5 anni).
Le consiglio di richiedere copia delle notifiche di tutte le cartelle ed eventuali atti successivi.
Attenzione però a non far decorrere i 60 gg per l’impugnazione.
Cordiali saluti.
Ringrazio per la risposta! In realtà ho verificato ora che esistono atti interruttivi successivi a
ciascuno di quelle tasse automobilistiche ad intervalli non superiori ai 3 anno rispetto alla notifica
precedente. Idem per meno di 5 anni per la tassa rifiuti.
Ci solo solo 2 casi speciali, quelli del 2008 e del 2009 che inizialmente, mi fanno pensare:
Scad. bollo 08/2009 da versare entro il 9/2008. C’è un primo avviso di accertamento del 21/12/2010 notificato
il 3/01/2012.
Idem per Scad. bollo 08/2012 da versare entro il 09/2011. Avviso di accertamento del 25/11/2014 notificato
il 6/02/2015. Poi oer entrambi gli atti successivi sono intervallati a meno di 3 anni.
Erano entrambi regolari o si poteva fare qualcosa in autotutela?
Se successivamente alla notifica della cartella c’è intervallo superiore a 3 o 5 anni deve ritenersi prescritto il credito. L’autotutela è possibile proporla sempre.
Purtroppo come ho verificato e scritto sopra “esistono atti interruttivi successivi a
ciascuno di quelle tasse automobilistiche ad intervalli non superiori ai 3 anni rispetto alla notifica
precedente. Idem per meno di 5 anni per la tassa rifiuti.”
Il mio dubbio a questo punto riguardava la dinamica della prima notifica così come l’ho descritta per quei
bolli auto rispettivamente del 2008 e 2009. Mai poi per entrambi gli atti interruttivi successivi sono intervallati a meno di 3 anni.
Avrebbe senso ora l’autotutela in quei due casi?
Si faccia rilasciare le notifiche di tutti gli atti per verificare se sono regolari. Se sono nulle le notifiche lo scenario potrebbe cambiare. Cordiali saluti.
Grazie di tutto! Auguri per un sereno 2022.
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito alla decadenza e prescrizione del bollo auto, cerco di essere sintetico.
Nel 2016 non ho pagato il bollo auto riferito al periodo 09/2016 -> 08/2017.
Verso dicembre 2017 o gennaio 2018 ho ricevuto un avviso di accertamento dalla regione Emilia Romagna che mi chiedeva di pagare il bollo
(a questo proposito non ricordo la data di notifica esatta perchè non ho più la busta timbrata ma ho soltanto la lettera inviatami).
Avendo ignorato questo avviso, il giorno 07/12/2021 mi è stata notificata la cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mi chiede il pagamento del bollo con le sanzioni e gli interessi del caso.
Tengo a precisare che nel dicembre 2017 ho anche venduto l’auto per cui ora non è più di mia proprietà.
A questo punto mi chiedo se non sia possibile far valere la prescrizione del bollo poichè sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione dell’avviso di pagamento.
In caso positivo mi conviene fare ricorso presso la Commissione tributaria provinciale (ha qualche costo se lo faccio senza un legale?) oppure chiedere la sospensione della cartella e un annullamento in autotutela?
Quale documentazione potrei allegare all’annullamento in autotutela al fine di dimostrare la prescrizione del bollo?
Se fosse importante stabilire con precisione la data di notifica dell’avviso di pagamento, come posso risalire alla data? Grazie. Distinti saluti.
Buonasera,
Le consiglio di chiedere alla Regione copia della notifica dell’accertamento al fine di verificare l’esatta data e la regolarità della notifica.
Non faccia però scadere i termini di impugnazione di gg 60, altrimenti non sarà più possibile eccepire la prescrizione.
Cordiali saluti.
Gentilissima Avvocatessa, innanzitutto la ringrazio per la sua cortese tempestiva risposta, Le inoltro:
1) Mio ricorso, volutamente generico;
2) Nota 11-5-2021 della regione Abruzzo sula sospensione dei termini causa Covid, normativa a me ben nota;
3) Mia memoria senza data perché l’altro giorno ho scoperto che c’era già la sentenza pubblicata con la quale preciso nel dettaglio le tempistiche in base alle quali ritengo si sia maturata la prescrizione;
4) Sentenza della commissione provinciale di L’Aquila;
5) Avviso di accertamento con scadenza bollo a settembre 2017.
La ringrazio infinitamente.
Buongiorno, per le auto già in circolazione, la norma generale prevede che il bollo debba essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa precedente.
Per esempio, se il bollo precedente scade a gennaio 2022, quello nuovo va pagato entro il 28 febbraio 2022.
In generale, se l’ultimo giorno del mese entro il quale deve essere pagato cade di sabato o è festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo senza alcuna sanzione.
Diverso è, invece, il caso per le auto di prima immatricolazione e per quelle acquistate usate.
Se la macchina è appena stata immatricolata perché nuova o perché per la prima volta immatricolata in Italia, il bollo dev’essere pagato entro la fine del mese in cui è stata targata.
Per esempio, per una macchina comprata e targata il 10 gennaio 2022, il bollo va pagato entro il 31 gennaio 2022.
Se, però, l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il termine per il pagamento viene automaticamente spostato alla fine del mese successivo.
In entrambe queste situazioni vale la regola generale per la quale se l’ultimo giorno del mese è festivo o cade di sabato, è possibile pagare senza sanzioni anche nel primo giorno lavorativo successivo.
Sembra, quindi, che il Suo bollo è relativo al periodo settembre 2017 – agosto 2018 e quindi scadeva il 31 di ottobre 2017.
La prescrizione di 3 anni, normalmente e secondo la nostra tesi, maturerebbe il 31.10.2020.
L’avviso di accertamento è stato preso in carico dalle Poste in data 29.12.2020 (a Lei poi consegnato in data 20.1.2021) e con la sospensiva Covid che ha avuto inizio l’8.3.2020 ed è durata 84 gg, la prescrizione sarebbe maturata in data 25.1.2021.
Mi dispiace, ma anche secondo la nostra tesi, per pochissimi giorni, ma abbiamo torto.
Le consiglio quindi di versare le somme richieste.
Gentile Avvocato, in merito al vostro articolo per il quale il termine prescrizionale di tre anni, per il pagamento del bollo auto, decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di pagamento dell’anno precedente, ossia entro il 31 marzo 2017 se la scadenza è a febbraio, entro il 30 aprile se la scadenza è a marzo), Le chiedo la cortesia di comunicarmi se tale interpretazione, che io condivido ma che mi ha visto soccombente in primo grado, trova supporto anche in orientamenti giurisprudenziali considerato che i più fanno decorrere il termine prescrizionale dal primo gennaio dell’anno successivo. Le chiedo altresì se ha la possibilità di difendermi in secondo grado presso la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sede di L’Aquila).
La ringrazio per la sua cortesia e disponibilità.
Buongiorno, il termine di prescrizione decorre sempre dal momento in cui la pretesa è diventata esigibile.
Principio di diritto incontrovertibile.
La decadenza invece può essere stabilita diversamente e quindi può decorrere da momenti successivi o anche precedenti.
Immagini la notifica di un avviso di liquidazione che dovrebbe interrompere la prescrizione.
Anche in quel caso la prescrizione decorrerà dal 31.12?
Non si sono dubbi che la norma è scritta molto male e quindi lascia spazi a diversa interpretazione:
“L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53).
O si tratta di un termine di decadenza e allora può incominciare a decorrere da momento successivo (primo gennaio) o se si tratta di un termine di prescrizione ed allora deve necessariamente decorrere dal momento in cui la pretesa è diventata esigibile e la formulazione è frutto della coincidenza che c’è spesso tra la scadenza del bollo e fine anno.
Io la penso così.
Non ho purtroppo sentenze.
Se vuole mi mandi la Sua per comprendere il ragionamento della CTP.
Cordiali saluti.
buongiorno, ho ritirato solamente oggi una raccomandata ricevuta il 24 gennaio 2022, ma ero in casa per quarantena fiduciaria.
ho ricevuto un bollo dell’anno 2015 di una macchina che ho venduto.
Ma rientra nella prescrizione?
Buongiorno, è importante sapere che atto ha ritirato il 24 di gennaio (potrebbe non essere il primo atto che ha ricevuto in relazione a quel bollo). Cordiali saluti.
Buongiorno,
mi servirebbe sapere come procedere avendo ricevuto una cartella di pagamento per bollo auto anno 2015 e 2016 dall’agenzia delle entrate riscossione dell’Aquila.
Entrambe le somme iscritte a ruolo reso esecutivo in data 4-5-2020. Per entrambi i ruoli dicono di aver notificato l’accertamento in data 31-12-18 (non ricordo d’aver ricevuto nulla).
La cartella mi è stata consegnata per posta raccomandata in data 19-2-2022.
Poichè sono passati più di tre anni dal 31-12-18, come mi devo comportare?
Grazie mille.
Buonasera,
Le consiglio di richiedere copia della notifica dell’accertamento che AdER sostiene di essere stata notificata in data 31.12.2018.
Potrebbe essere prescritto il bollo per il 2015, ma sarebbe essenziale capire la scadenza esatta.
Mentre per quanto riguarda il bollo 2016 risulta una sospensione Covid di gg 94 e quindi il credito non dovrebbe essere prescritto (se la suddetta notifica è regolare).
Cordiali saluti.
Buongiorno, vorrei un parere sulla situazione che descrivo di seguito.
Mi è stato notificata (breve mani il 11.05.2022), una cartella di pagamento relativa ad un bollo non pagato del 2017.
A mio parere è prescritto, ma ho un dubbio.
Nella cartella c’è scritto “Ruolo reso esecutivo il 30.07.2020” e poi “Consegnato il 10.09.2020 – Ruolo ordinario”.
A me non è stato notificato nulla nel 2020.
Tra l’altro, se controllo la mia posizione attraverso l’area riservata del sito http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it, non risulta nulla.
Nell’attesa di ricevere Suo cortese parere, porgo distinti saluti.
Buonasera, la consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente per la riscossione o il fatto che il ruolo è stato reso esecutivo non interrompono assolutamente la prescrizione. Cordiali saluti.
Salve, chiedo per un amico, bollo non pagato nel 2009, notifica di pagamento nel 2015 anch’esso non pagato ad oggi 34 maggio 2022 arriva intimidazioni di pagamento. Chiedo non c’è prescrizione?
Buonasera, la prescrizione è di tre anni e quindi direi di si. è necessario però proporre ricorso alla Commissione tributaria. Cordiali saluti.
Gentile Avvocato,
Le scrivo per avere delucidazioni in riferimento ad una cartella di pagamento inviatami da Agenzia delle Entrate Riscossione afferente il mancato pagamento del bollo auto anno 2016 (periodo maggio 2016-aprile 2017).
Vorrei capire quando, nel caso sopra esposto, interviene la decadenza e quando interviene la prescrizione.
Il ruolo, afferente la pretesa tributaria, è stato reso esecutivo in data 22/10/2018.
La cartella di pagamento mi è stata notificata il 10/03/2022.
In attesa di un cortese riscontro la ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti.
Buonasera, se non vi risultano, oltre la cartella da Lei indicata, altre notifiche, il bollo auto risulta prescritto. è necessario però proporre ricorso avanti la Commissione tributaria nel termine di gg 60. Se la cartella è stata notificata in data 10.3.2022 detto termine risulta scaduto e può presentare solamente istanza di annullamento in autotutela alla Regione. Cordiali saluti.
Buonasera avvocato, le scrivo per schiarirmi qualche dubbio in merito ad una cartella di pagamento ricevuta da AdER.
La cartella è stata spedita tramite racc. A/R il 27/03/22, l’avviso nella cassetta è stato depositato il 17/05/22 ed il ritiro presso l’UP è stato fatto il 30/05/22.
Nello specifico, la cartella riguarda 3 bolli:
– bollo 2014 accertamento del 09/06/2017 notificato il 14/09/2017 – ruolo 245 reso esecutivo il 30/11/2020 consegnato il 25/01/2021 (ruolo ordinario)
– bollo 2014/2015 accertamento del 09/06/2017 notificato il 21/12/2017 – ruolo 271 reso esecutivo il 01/12/2020 consegnato il 25/01/2021 (ruolo ordinario)
premesso che non ho capito cosa significhi: “consegnato il….ruolo ordinario” perchè io non ho ricevuto nulla dopo il 2017 fino a maggio di quest’anno.
Volevo capire se essendo trascorsi i 3 anni successivi alla notifica del 2017, se ci sono i termini per la “decadenza” e/o prescrizione della cartella.
Gent. mo Avv. Kosa,
in data 16/6/2022 ho ricevuto una PEC relativa a un presunto mancato pagamento del bollo auto anno 2016.
A parte le indicazioni endoprocedimentali (reso esecutivo 06/4/21 consegnato 10/5/2021) che mi risulta confermato anche da Lei che non interrompono prescrizione o decadenza, ritengo che la cartella sia prescritta.
Specifico che tale autovettura era immatricolata in Sardegna (regione a statuto speciale) e che non risultano allo scrivente atti formali che possano avere interrotto tale termine. Mi chiedo genuinamente, se l’AE tendenzialmente ci “prova” a inviare ruoli prescritti oppure ritengono di avere diritto ex lege all’incasso?
La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarmi e per la sua disponibilità pro bono
Cordiali saluti
Roberto M
Buonasera,
se non impugna la relativa cartella, la cartella diventerà definitiva è non più contestabile (nonostante contenga pretese prescritte).
Cordiali saluti.
Gentile Avvocato,
con cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione in data 13/6/22, la Regione Emilia Romagna mi chiede il pagamento del bollo auto per l’anno 2017.
Da verifiche eseguite presso l’ente impositore, non risultano notificati atti precedenti alla suddetta cartella.
Dunque mi chiedo se posso considerare prescritto il credito della Regione, essendo decorso ampiamente il termine di tre anni, oppure se debba considerarsi ancora nei termini per effetto delle proroghe dovute al Covid.
Grazie in anticipo per la sua risposta.
Pietri
Buonasera,
secondo varie pronunce della la Corte Costituzionale (sentenze n. 199/2016 e n. 242/2016), al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento.
Il contribuente ha diritto di essere messo nella condizione di conoscere il proprio debito attraverso l’invio di una lettera di diffida.
I termini di prescrizione e decadenza sono sospesi per tutto il periodo durante il quale l’A. F. non poteva agire.
Cordiali saluti.
Gentile avv. Kosa, ho letto con interesse l’articolo, avrei necessità di un suo parere in merito atre cartelle di pagamento:
– Tassa automobilistica del 2014 – accertamento notificato il 1.09.2017 e cartella notificata il 16 luglio 2022 (ruolo reso esecutivo il 30.11.2020);
– Tassa automobilistica del 2014 – accertamento notificato il 23.01.2018 e cartella notificata il 16.07.2022 (ruolo reso esecutivo il 2.12.2020);
– Tassa automobilistica del 2015 – accrtamento notificato il 23.01.2018 e cartella notificata il 16 luglio 2022 (ruolo reso esecutivo il 2.12.2020)
Considerato il termine di sospensione Covid (8.03.20- 31.08.21 – 17 mesi)i termini dovrebbero essere prescritti.
Buonasera,
dal combinato disposto del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) e del primo comma dell’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
Per es. il credito compreso in una cartella di pagamento contenente bollo auto e notificata in data 23 gennaio 2018 si prescriverà il 18 luglio 2022 (3 anni + 541 giorni).
Cordiali saluti.
Gentile avvocato,
l’Ente creditore ha riscontrato la richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione richiamando, a sostegno, l’art. 68 c.4-bis L.n.27/2020 e quindi la proroga per ulteriori 24 mesi per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo di sospensione Covid.
Non si comprende però da quando dovrebbero decorecorre i 24 mesi.
Nel caso specifico si tratta di:
– bollo auto 2014, atto di accertamento del 1.09.2017 (dal quale è ripartito il termine triennale di prescrizione quindi scadenza del 1.09.2020 + 541 giorni 24.02.2022).
– cartella notificata il 16.07.2022 (ruolo consegnato il 25.01.2021 e reso esecutivo il 30.11.2020).
Non riesco, onestamente, a rapportare i termini di tale norma con quelli del bollo auto.
Gentile avvocato,
in data 24/11/2022 mi è stata notificata una cartella di pagamento inviatami da Agenzia delle Entrate Riscossione riguardante il mancato pagamento del bollo auto regione Sicilia anno 2017 (periodo settembre 2017-agosto 2018).
Nella cartella è scritto che il ruolo afferente la pretesa tributaria è stato reso esecutivo in data 29/07/2020 e consegnato il 10.09.2020 – Ruolo ordinario.
Prima di tale cartella non mi è stato notificato nulla riguardo a questo mancato pagamento.Vorrei sapere espressamente se è soggetto a prescrizione malgrado le date in cui è stato reso esecutivo e consegnato.Se non devo pagare nulla quale procedura devo osservare? Devo farlo presente in autotutela o devo procedere a ricorso?.Potrebbe gentilmente delucidarmi sulla procedura esatta da osservare?
La ringrazio in anticipo per la sua risposta e per il tempo che vorrà dedicarmi.
Gentile avvocato, in data 24/11/2022 mi è stata notificata una cartella di pagamento inviatami da Agenzia delle Entrate Riscossione riguardante il mancato pagamento del bollo auto regione Sicilia anno 2017 (periodo settembre 2017-agosto 2018). Nella cartella è scritto che il ruolo afferente la pretesa tributaria è stato reso esecutivo in data 29/07/2020 e consegnato il 10.09.2020 – Ruolo ordinario. Prima di tale cartella non mi è stato notificato nulla riguardo a questo mancato pagamento.Vorrei sapere espressamente se è soggetto a prescrizione malgrado le date in cui è stato reso esecutivo e consegnato.Se non devo pagare nulla quale procedura devo osservare? Devo farlo presente in autotutela o devo procedere a ricorso?.Potrebbe gentilmente delucidarmi sulla procedura esatta da osservare? La ringrazio in anticipo per la sua risposta e per il tempo che vorrà dedicarmi.
Gentile Avvocato,
la Regione Emilia Romagna ha inviato al sottoscritto un avviso di mora per un bollo del 2017 di cui avevo richiesto la rateizzazione nel 2019. Ho purtroppo dimenticato di pagare l’ultima rata (50 €).
L’ultima rata pagata risale al 04/12/2019 mentre l’avviso di mora mi è stato notificato (ritiro presso ufficio postale della raccomandata) in data 19/12/2022.
La Regione per il debito di cui mi chiede il pagamento (50 € + sanzioni e interessi tot. 100 €) è incorsa nella prescrizione? Grazie mille, cordiali saluti
Buongiorno,
il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
Per es. il credito compreso in una cartella di pagamento contenente bollo auto e notificata in data 23 gennaio 2018 si prescriverà il 18 luglio 2022 (3 anni + 541 giorni).
Faccia anche Lei il suddetto calcolo dall’ultima notifica che hanno effettuato.
Cordiali saluti.
Gentile Avvocato,
ho ricevuto in questi giorni un atto di accertamento con messa in mora della Regione Emilia Romagna per il pagamento di un bollo dell’anno 2017 che ho ritirato all’ufficio postale il 19/12/2022.
Nel 2019 avevo richiesto una rateizzazione in 4 rate da 50 € ciascuna pagandone però, per dimenticanza n. 3 rate (ultimo pagamento del 04/12/2019).
Ora la Regione mi chiede il pagamento, entro 30 gg. del residuo che ora ammonta pari a 106 €.
Vi chiedo: non è intervenuta la prescrizione?
Grazie mille per la vostra risposta.
Buongiorno,
il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
Per es. il credito compreso in una cartella di pagamento contenente bollo auto e notificata in data 23 gennaio 2018 si prescriverà il 18 luglio 2022 (3 anni + 541 giorni).
Faccia anche Lei il suddetto calcolo dall’ultima notifica che hanno effettuato.
Cordiali saluti.
Non capisco perché non mi ha risposto pazienza…
-il bollo auto non pagato, risale all’ANNO 2014 e perciò il diritto al pagamento si sarebbe PRESCRITTO il 31 DICEMBRE 2018;
-tuttavia, in data 25 SETTEMBRE 2017, risulta notificato “AVVISO DI ACCERTAMENTO” che INTERROMPE i termini di prescrizione, che ricominciano a decorrere dal giorno successivo a detto ricevimento (26/09/2017), pertanto il diritto al pagamento si sarebbe PRESCRITTO il 26/09/2020;
-applicando la sospensione dei termini (covid),pari a 52 giorni, il diritto al pagamento si sarebbe PRESCRITTO il 17/11/2020;
-il RUOLO è stato reso ESECUTIVO il 30/11/2020;
– la CARTELLA è stata NOTIFICATA il …maggio?…/2023;
.
Avvocato buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
Ho ricevuto settimana scorsa un’intimazione di pagamento dalla agenzia delle entrate – riscossione, riferita a bolli auto 2011/2012, dei quali la cartella esattoriale ha come ultima notifica il 25.07.2016.
Credo quindi che, visti i 7 anni trascorsi dal 2016 al 2023, siano abbondantemente prescritti.
Ho già inviato PEC sia all’agenzia delle entrate che alla regione (la quale mi rimpalla all’agenzia delle entrate) e non ho avuto risposta.
Come dovrei muovermi per fare valere la prescrizione?
Cordiali saluti
Buonasera,
a questo punto Le consiglio di proporre ricorso avanti la Corte di giustizia tributaria.
Stia però attenta ai termini di decadenza (entro 60 gg dalla notifica dell’intimazione).
Cordiali saluti.