I reati tributari sono regolati dal D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, riformato dal D. Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015. I fatti puniti penalmente e considerati reati tributari secondo la succitata norma sono così meglio descritti e regolati:


1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Previsto dall’art. 2, secondo cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, (…) quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”. 

La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 154.937,07 si applica la reclusione da sei mesi a due anni. Come previsto dall’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in vigore dal 30.9.2015, Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater: a) e’ esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni”.


2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Previsto dall’art. 3, secondo cui, chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  • l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 3.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Sull’esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 di cui sopra.

3. Dichiarazione infedele

Previsto dall’art. 4, secondo cui, “fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  • l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 150.000,00;
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 3.000.000,00”. Sull’esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l’art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. Sull’estinzione dei delitti di cui al presente articolo, si veda il comma 3 dell’art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

4. Omessa dichiarazione

Previsto dall’art. 5, secondo cui E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”. Sull’esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l’art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. Sull’estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell’art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Vedi, anche, il comma 7 dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Secondo l’art. 6 I delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”.


5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Previsto dall’art. 8, secondo cui “E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a € 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni”. 

In deroga all’articolo 110 del codice penale, i reati di cui agli artt. 2 e 8 non sono punibile a titolo di concorso.


6. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Previsto dall’art. 10, secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.


7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Previsto dall’art. 10-bis, secondo cui “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000,00 per ciascun periodo d’imposta”. Sull’esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.


8. Omesso versamento di IVA

Previsto dall’art. 10-ter, secondo cui “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 50.000,00 per ciascun periodo d’imposta”. Sull’esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.


9. Indebita compensazione

Previsto dall’art. 10-quater, secondo cui “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.


10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Previsto dall’art. 11, secondo cui “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Si consiglia quale argomento collegato, l’OMESSO VERSAMENTO IVA: SANZIONE AMMINISTRATIVA E PENALE PER GLI STESSI FATTI, per ricordare che una sanzione amministrativa definitiva escluderebbe la punibilità penale, nonché SANZIONI ED INCERTEZZA NORMATIVA ED INTERPRETATIVA, secondo cui, in caso di incertezza sull’applicabilità di alcune norme tributarie non è configurabile il reato tributario.