Ordinanza n. 4394 del 24 febbraio 2014 della Sezione Sesta Civile Cassazione
INCERTEZZA NORMATIVA ED INTERPRETATIVA
Sanzioni ed incertezza normativa ed interpretativa: nel caso in cui diventa difficoltoso comprendere la sussistenza o meno dell'”autonoma organizzazione” ed il contribuente in buona fede omette di versare l’IRAP, l’applicazione delle sanzioni risulta del tutto illegittima – anzi, sulla base del principio enunciato dalla suddetta sentenza, risulta del tutto evidente che, nei casi in cui le norme tributarie non risultano del tutto chiare e comprensibili, le sanzioni non dovono essere applicate.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, può ravvisarsi l’incertezza normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già a un contribuente generico o professionalmente qualificato o all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
Nella presente causa la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un’obiettiva incertezza, in materia di rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, in ordine ai presupposti dell’attività autonomamente organizzata, oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali sino all’affermarsi sul punto, solo a decorrere dal 2007, di un orientamento univoco.
La scrivente ritiene che in molti casi tutt’oggi sussiste una incertezza sull’applicabilità o meno dell’IRAP al reddito del professionista.
Alla luce della suddetta sentenza, nei casi in cui diventa difficoltoso comprendere la sussistenza o meno dell'”autonoma organizzazione” ed il contribuente in buona fede omette di versare l’IRAP, l’applicazione delle sanzioni risulta del tutto illegittima.
Sulla base del principio enunciato dalla suddetta sentenza, risulta del tutto evidente che, in tutti i casi in cui le norme tributarie non risultano del tutto chiare, le sanzioni non devono essere applicate.
In più, secondo l’art. 15. del D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, riformato dal D. Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015, sulle violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie “Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione”.
In caso di incertezza normativa ed interpretativa, pertanto, i reati tributari non sono configurabili ex lege. Per approfondire si consiglia l’articolo I REATI TRIBUTARI (DESCRIZIONE E PENE).
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