Sentenza n. 9451 del 10.5.2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile
IRAP professionisti: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 si è pronunciata su una questione di particolare importanza riguardante il presupposto per l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che non sono soggetti ad IRAP i contribuenti che:
- sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
- utilizzano beni strumentali minimi non eccedenti l’id quod plerumque accidit;
- si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o con mansioni meramente esecutive.
L’IRAP, infatti, è un tributo a carattere reale regolato dal D. Lgs. 446/1997. Secondo l’art. 2 del suddetto decreto, presupposto dell’imposta è l‘esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. E’ necessario, quindi, per l’applicazione dell’imposta, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, il quale ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
FATTO
Nella presente causa, un professionista esercente l’attività di avvocato che nello svolgimento della propria attività professionale si avvaleva di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e di beni strumentali minimi, non eccedenti l’id quod plerumque accidit. I giudici d’appello avevano riconosciuto al contribuente (avvocato) il diritto al rimborso dell’IRAP. L’Amministrazione ricorreva in Cassazione avverso la suddetta sentenza, sostenendo che, la presenza anche di un solo lavoratore dipendente determina la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quindi, l’applicazione dell’IRAP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte rigettava il ricorso proposta dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito sopratutto il concetto di “autonoma organizzazione”, tale presupposto ricorre quando il contribuente:
- sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l‘id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni meramente esecutive.
L’accertamento della sussistenza del suddetto requisito spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il diritto al rimborso deve essere, quindi, riconosciuto al contribuente che è in grado di dimostrare di non essere in possesso di requisiti che caratterizzano l’autonoma organizzazione.
In relazione ai beni strumentali, affinché possa escludersi l’autonoma organizzazione è necessario che questi non superino il limite dell‘id quod plerumque accidit, ossia il minimo indispensabile che permette all’interessato di svolgere la propria attività (si pensi ad un computer per un avvocato o ad una lettiga per il medico di base). Per quanto riguarda la collaborazione non occasionale di lavoro altrui, invece, il limite è segnato dall’impiego di un solo collaboratore, ma occorre prestare attenzione alle mansione svolte dallo stesso. Si esclude l’autonoma organizzazione quando il contribuente si avvale di un collaboratore che rechi alla “sua attività” un apporto del tutto mediato o generico (es. lavoratore dipendente con funzioni esecutive o di segreteria), dall’altro lato, non può usufruire dell’esclusione dall’assoggettamento all’IRAP il contribuente che si avvalga dell’opera di un collaboratore che rechi un “valore aggiunto” all’attività del medesimo.
Il contribuente, quindi, che non è in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione può chiedere il rimborso dell’IRAP, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa ovvero attraverso apposita istanza da presentare ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/72 entro 48 mesi dal versamento dell’IRAP non dovuta. L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere a tale istanza entro 90 giorni dalla presentazione della medesima. In caso di rigetto o mancato riscontro, il contribuente può presentare ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, ex art. 19 D.Lgs. 546/92, dimostrando adeguatamente al giudice di non essere in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione previsto per l’assoggettamento all’IRAP.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del diniego all’istanza di rimborso ovvero entro il termine di 10 anni dalla formazione del c.d. silenzio – rifiuto.
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