Il decreto ingiuntivo europeo: il Regolamento (CE) n. 1896/2006 ha istituito un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per crediti non contestati dal convenuto, semplificando, accelerando e riducendo notevolmente i costi dei procedimenti per le controversie che riguardano più di un paese europeo.

I decreti di ingiunzioni europei circolano liberamente in tutta l’Europa, sono riconosciute e rese esecutive in tutti i paesi membri (esclusa la Danimarca).

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE UN DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO?

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si applica in materia civile e commerciale, nelle controversie in cui almeno una delle parti risiede in un paese dell’UE diverso da quello dove viene presentata la domanda d’ingiunzione.

QUANDO NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO?
  • in materia fiscale, doganale ed amministrativa;
  • in materia di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • ai regimi patrimoniali tra coniugi;
  • ai fallimenti, i concordati e le procedure affini;
  • in materia di sicurezza sociale;
  • ai crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, oppure riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
COME RICHIEDERE IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO?

E’ previsto un modulo standard per presentare la domanda, presso gli Uffici Giudiziali. Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile al momento della presentazione della domanda. La competenza giurisdizionale dei giudici è stabilita dalle norme previste nel regolamento (CE) n. 1215/2012.

Il giudice cui viene presentata una domanda d’ingiunzione valuta se sussistono i presupposti per l’emissione del decreto europeo (la natura transfrontaliera della controversia nelle decisioni in materia civile e commerciale, la competenza giurisdizionale del giudice stesso ecc.), nonché se la domanda risulta fondata.

Il giudice deve motivare l’eventuale rigetto di una domanda e notificarlo al richiedente. In tal caso, non vi è diritto di appello, ma il richiedente può presentare una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea, oppure utilizzare un’altra procedura disponibile ai sensi della legge di un paese dell’UE.

Se le condizioni sono soddisfatte, il giudice emette un’ingiunzione di pagamento europea, normalmente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente).

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO E’ AUTOMATICAMENTE RICONOSCIUTO ED ESECUTIVO IN TUTTI I PAESI DELL’UE

Il decreto d’ingiunzione europeo viene automaticamente riconosciuto e resa esecutivo negli altri paesi dell’UE senza ulteriori possibilità di opporsi al suo riconoscimento, salvo se il convenuto presenta opposizione al giudice che l’ha emessa (regolate dalla legge nazionale del paese dell’UE dove viene richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea).

Il decreto d’ingiunzione europeo, infatti, viene notificata al convenuto ai sensi della legge nazionale del paese in cui viene notificata. Le possibili modalità di notifica dell’ingiunzione di pagamento europea, con o senza prova di ricevimento da parte del convenuto, sono stabilite nel regolamento.

COME OPPORSI AL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO?

Il convenuto, come detto, può presentare opposizione al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Qualora il convenuto presenti opposizione, il procedimento civile ordinario continua dinnanzi ai giudici competenti del paese dell’UE in cui è stata emessa l’ingiunzione di pagamento europea, salvo se il richiedente non desidera continuare il procedimento.

IL RIESAME DEL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Il convenuto può richiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinnanzi al giudice competente dopo la scadenza del limite di 30 giorni per la presentazione di opposizione, nel caso in cui:

  • l’ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto e non in tempo sufficiente per preparare la difesa;
  • al convenuto sia stato impedito di presentare opposizione alla controversia per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
  • l’ingiunzione di pagamento sia stata chiaramente emessa per errore.

Se il giudice rigetta l’opposizione del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea diventa definitiva, nel caso contrario, l’ingiunzione di pagamento europea vine revocata.

Il regolamento di riferimento è entrato in vigore dal 12 dicembre 2008.