AVVISO ALL’INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI EX ART. 415-BIS
Avviso all’indagato: l’art. 415 bis c.p.p. disciplina “l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”.
La suddetta norma prevede per l’indagato la notifica di un vero e proprio avvertimento circa la conclusione delle indagini svolte sul suo conto in relazione ad una ipotesi di reato e prevede altresì che l’indagato venga informato sui propri diritti della posizione di persona sottoposta ad indagini. L’indagato in un procedimento penale, quindi, viene a conoscenza delle indagini svolte (e concluse) nei suoi confronti proprio a seguito della notifica del predetto avviso.
L’avviso ex art. 415-bis cpp è notificato anche al difensore di fiducia (ed in quel caso l’indagato saprà già di essere tale avendo proceduto alla nomina del professionista) oppure al difensore di ufficio (e questa è l’ipotesi nella quale il destinatario dell’avviso risulta ancora ignaro di essere stato oggetto di una indagine).
L’avviso deve avere un contenuto ben preciso:
- la descrizione del fatto che viene contestato e l’indicazione delle norme di legge violate, la data ed il luogo del fatto contestato e l’avvertimento che i documenti relativi agli atti di indagine sono depositati presso il PM e che l’indagato ed il suo difensore possono consultarli;
- l’avviso che l’indagato – entro 20 gg dalla notifica (ovvero dall’ultima notifica dal momento che come detto l’avviso è trasmesso sia all’indagato sia al difensore) – può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione delle indagini investigative, chiedere al PM nuovi atti di indagini, ovvero può chiedere di essere sentito a spontanee dichiarazioni o essere sottoposto ad interrogatorio.
In quest’ultimo caso il PM deve necessariamente interrogare l’indagato. Non si tratta, infatti, di una facoltà del PM (quale è, al contrario, ad esempio, quella di compiere gli atti di indagine richiesti dall’indagato), ma di un obbligo.
L’avviso è, dunque, finalizzato a consentire all’indagato un contraddittorio anticipato con il quale la persona sottoposta alle indagini non solo potrà prendere atto di tutte le prove addotte dal PM a sostegno dell’accusa mossa (il primo passo per organizzare una difesa tecnica), ma potrà anche organizzare la sua difesa contrastando – ancora prima dell’eventuale giudizio – le deduzioni dell’Accusa.
A seguito delle iniziative dell’indagato (interrogatorio, indagini difensive, memorie e documenti prodotti al PM ed altro ancora) il PM, invero, potrà ritenere infondata la notizia di reato e, pertanto, determinarsi a chiedere al GIP (il giudice per le indagini preliminari) l’archiviazione (il PM non può archiviare in maniera autonoma ma deve SEMPRE proporre la domanda al GIP che deciderà anche a seguito della eventuale opposizione – alla richiesta di archiviazione – della persona offesa dal supposto reato).
A seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., il PM – sia che l’indagato si sia attivato per la sua difesa o meno – potrà o chiedere il rinvio a Giudizio (eventualità che accade nella maggioranza dei casi…) oppure avanzare richiesta di archiviazione.
Appare dunque assai indicato per l’indagato raggiunto dal predetto avviso consultare immediatamente un difensore che – visionati gli atti del fascicolo dell’Accusa – potrà organizzare ed indicare la linea difensiva più opportuna. L’avviso ex art. 415 bis c.p.p. è, dunque, di fondamentale importanza per l’indagato perché solo successivamente a questo avviso quest’ultimo, tramite il proprio difensore, potrà accedere agli atti di indagine in base ai quali il Pubblico Ministero ritiene di basare l’ipotesi accusatoria. Sulla base degli stessi l’accusato e la sua difesa potranno pianificare ed attuare la migliore linea difensiva.
Appena ricevuta la notifica dell’atto di conclusione delle indagini preliminari è, quindi, opportuno consultarsi immediatamente con il proprio difensore per approntare i primi passi per una difesa efficace alla luce della documentazione fino a quel momento coperta dal segreto istruttorio.
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