Ipoteca fiscale. Preavviso di iscrizione ipotecaria. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un solo atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Per tale ragione, il Giudice di pace di Varese annullava il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto una delle cartelle sottostanti non risultava essere regolarmente notificata.

Sentenza n. 388/2024 (RG n. 2781/2022), pubblicata in data 6.6.2024, Giudice di pace di Varese (Dott. Fabio Iacopini) (scarica PDF).

Il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria (ipoteca fiscale), emesso dall’Agenzia delle entrate Riscossione, fondata su n. 16 cartelle esattoriali, eccependo che una di queste non era stata notificata e che, comunque, i crediti risultavano prescritti.

Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio e produceva documentazione relativa alla notificazione della cartella impugnata. Dall’esame della relata prodotta si evinceva però che la notificazione non era stata effettuata, né all’opponente e né a soggetto abilitato al ritiro delle notifiche per conto del contribuente e comunque le notifiche effettuate dal messo a mani di persona diversa dal destinatario, al fine di ritenersi valide richiedono l’invio di avviso mediante raccomandata informativa.

Per tale ragione il giudice accertava la nullità della notificazione della cartella impugnata, che costituiva uno degli atti presupposti del provvedimento oggetto del giudizio ed accoglieva l’opposizione, in quanto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. SS.UU. sentenza n. 10012 del 15.4.2021):

  • la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Alla luce della su indicata giurisprudenza, il giudice dichiarava la nullità anche del provvedimento impugnato (preavviso di iscrizione ipotecaria, ipoteca fiscale), fondato, sia pure in minima parte, sulla cartella dichiarata nulla.

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