Impugnabilità del ruolo. Rimessa, con ulteriori motivi, alla Corte costituzionale la legittimità della norma (art. 12 comma 4 bis, DPR. n. 602/1973) che limita l’impugnabilità diretta del ruolo (GDP Milano – RG. n. 58041/2021 – Dott. Bargero Alberto, ordinanza del 1.6.2023 scarica PDF) (causa promossa dallo Studio Legale Kòsa – Musacchio).

Le SSUU con sentenza n. 26283/2022 del 6.9.2022, hanno ritenuto che le previsioni della novella dovessero essere applicate anche ai processi in corso ed instaurati prima della sua entrata in vigore, in quanto la normativa in esame limiterebbe l’interesse ad agire che può benissimo variare nel corso della causa.

In quella occasione, le SSUU (sostituendosi al giudice delle leggi), spiegava che detta novella deve essere ritenuta in perfetta linea con la Costituzione, non ravvisandosi alcuna frizione con la stessa. Dichiarando però il ricorso inammissibile, la questione di legittimità costituzionale era comunque non rilevante.

Perché allora questa valutazione “inutile” rispetto al processo, peraltro in totale contrasto con la propria precedente pronuncia n. 19704/2015? Chissà se non per scongiurare una rimessione di qualche giudice di merito alla Consulta. Detto intento sembra sia rimasto solo semplice intento, perché, dopo il Giudice di pace di Napoli e Corte di giustizia tributaria di Napoli, anche il giudice meneghino nutre dei forti dubbi rispetto alla costituzionalità di questa limitazione di diritti.

Ad avviso del giudice rimettente il divieto previsto nella novella costituisce grave violazione del diritto del contribuente ad accedere alla tutela giurisdizionale (artt. 3, e 24 della Cost.) e che le SSUU hanno inquadrato la questione in maniera totalmente errata.

Si attende, quindi, il parere del giudice delle leggi, nella speranza di restituire ai contribuenti quel diritto inviolabile di agire in giudizio, quando si ha concreto interesse.

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