Intimazione di pagamento. Il giudice tributario meneghino, contrastando le classiche difese dell’amministrazione finanziaria che hanno trovato non poche volte accoglimento, pronuncia due importanti principi di diritto:
- le intimazioni di pagamento non impugnate non rendono definitive le pretese tributarie incorporate in titoli (cartelle, avvisi di accertamento) mai regolarmente notificati;
- le sentenze che dichiarano inammissibile il ricorso non sono idonee a formare un giudicato, in quanto non costituiscono pronunce nel merito.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. FATTI DI CAUSA.
Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 13.7.2022, notificava al ricorrente intimazione di pagamento, in relazione a 2 cartelle di pagamento mai notificate. Per tale ragione, il ricorrente impugnava l’avviso d’intimazione e le cartelle sottostanti.
Il contribuente nel proprio ricorso sosteneva che l’intimazione di pagamento e le citate 2 cartelle sottostanti, risultano palesemente nulle e/o illegittime, in quanto:
- le citate cartelle non venivano mai notificate al ricorrete, conseguentemente risulta violata la sequenza procedimentale degli atti di riscossione prevista dalla legge e deve necessariamente essere dichiarata la nullità dell’atto conseguente (della intimazione di pagamento);
- è intervenuta la decadenza, ex art. 25 del DPR 602/73, dell’amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere le relative somme mediante ruolo, nonché perché
- i crediti risultano estinti per prescrizione.
La causa veniva iscritta al RG. n. 3292/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ed assegnata alla 6° sezione.
Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo
- in via preliminare, il giudicato sulla domanda del ricorrente, in quanto lo stesso precedentemente ha già impugnato il ruolo ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile;
- l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo rispetto alla omessa notifica delle cartelle e decadenza dell’amministrazione finanziaria, in quanto risulta essere stata notificata altra intimazione in data 7.1.2019, la quale non veniva impugnata.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. MOTIVI DELLA DECISIONE.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 2612/2023, depositata in data 11.7.2023 accoglieva il ricorso del contribuente.
Rigettava l’eccezione preliminare sollevata dalla amministrazione finanziaria, in quanto, “la sentenza di cui parla l’ufficio non è entrata nel merito della questione”, ha semplicemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso estratti di ruolo in relazione alle due cartelle de quo.
La Corte, pronunciandosi nel merito, dichiarava prescritte le somme e decaduta l’amministrazione dal diritto di riscuotere tramite ruolo.
“Le cartelle impugnate in questa sede indicano pretese IVA e IRPEF relative all’anno di imposta 2006. Considerato che ad oggi non è stata data prova della notificata relativa alle cartelle di pagamento di cui trattasi, l’A. F. risulta abbondantemente decaduta dal diritto di riscuotere le somme tramite ruolo e conseguentemente il ruolo e le cartelle devono essere annullate.
I tributi erariali, come quelli di cui trattasi, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 del Codice civile) (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
Rilevato che i crediti sono relativi all’anno 2006 la prescrizione risulta maturata in data 31.12.2017 e conseguentemente, le cartelle impugnate ed il relativo credito devono essere necessariamente annullate, come deve essere annullata anche l’intimazione di pagamento”.
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Spett.le Studio Legale Kòsa – Musacchio,
Vi contatto per chiederle gentilmente informazioni riguardo ad un debito che ho con l’agenzia delle Entrate Riscossione.
Sono una pensionata di 80 anni e ho una pensione di 691,74 € + la reversibilità di mio marito di 484,89 € per un totale mensile di € 1.176,63.
Nell’anno 2023 ero riuscita a mettere da parte su un conto corrente di una banca diversa da quella in cui viene accreditata la pensione dall’INPS, una somma per poter pagare le spese, che avrei dovuto sostenere l’anno successivo, ma l’Agenzia delle Entrate Riscossione ad inizio anno, mi ha pignorato quel conto corrente per una cartella esattoriale da pagare di € 8.464,65 che non ha ricevuto perché vivo all’estero.
A questo punto per sbloccare i soldi su quel conto corrente, ho dovuto rateizzare l’importo del debito che con le commissioni è pari a 10.563,47 € e le rate sono da 144 € mensili.
Come possano farmi pagare una rata mensile così alta con una pensione minima + reversibilità.
La legge prevede, nel caso di pignoramento della pensione, che può essere solo pignorato il 20% dell’eccedenza del minimo vitale di € 1000. Quindi nel mio caso, se dovessero pignorarmi la pensione, potrebbero pignorarmi il 20% di 176,63 e cioè 35,32 €.
Invece per quanto riguarda la rateizzazione del debito, possono farmi pagare rate mensili di € 144 mensili ?
Nel caso non pagassi più le rate, mi pignorerebbero mensilmente l’importo intero della pensione, fino a che non arrivo a saldare l’importo della cartella esattoriale di 10.563,47 € oppure mi pignorerebbero solo il 20% dell’eccedenza e cioè 35,32 € mensili ?
Come si potrebbe procedere per smettere di pagare le rate mensili così alte ?
Cosa potrebbero fare per rivalersi nel caso in cui non pagasse più ?
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Buonasera,
in primis, il pignoramento fondato su una cartella non (regolarmente) notificata è nullo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito interpreta però in maniera contrastante la richiesta di rateazione, che potrebbe essere considerata riconoscimento di debito e potrebbe sanare anche la irregolare notifica.
Tesi con cui non posso essere assolutamente d’accordo, ma da tenere in considerazione.
C’è inoltre differenza tra la pignorabilità della pensione presso l’INPS e sul conto corrente.
Per poterLe fornire un parere più preciso ci faccia pervenire l’atto di pignoramento.
Cordiali saluti.