Ipoteca fiscale, pignoramento – come impugnare se illegittimi?
Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia), prima di iscrivere ipoteca fiscale sull’immobile del debitore, deve necessariamente rispettare alcuni limiti, in parte stabiliti dalla legge sulla riscossione esattoriale, in parte dal proprio codice deontologico.
L’ITER PER LA PROCEDURA D’ISCRIZIONE D’IPOTECA E PIGNORAMENTO
Dopo la notifica della cartella, Equitalia deve attendere 60 giorni per verificare se il contribuente intende pagare bonariamente o meno.
Successivamente ed alla scadenza dei suddetti 60 giorni, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme (fermo, ipoteca, pignoramento).
IPOTECA FISCALE SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 20.000,00
L’ipoteca fiscale può essere iscritta, solo per debiti non inferiori a 20 mila € (importo indicato nella cartella), su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede (consigliabile pagare una parte della morosità per far scendere l’importo complessivo del debito sotto i 20 mila € e quindi evitare l’ipoteca).
Prima di iscrivere ipoteca fiscale, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) è tenuta a notificare il preavviso di ipoteca al debitore, con il quale quest’ultimo viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni.
L’iscrizione dell’ipoteca fatta da Equitalia non è valida senza la notifica del suddetto preavviso (Corte di Cassazione – Ordinanza n 2879/16 del 12/02).
Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca fiscale alla Conservatoria competente.
La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
PIGNORAMENTO SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 120.000,00
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – trascorsi 6 mesi dall’ipoteca, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
L’iscrizione dell’ipoteca è un passo obbligatorio e forzato per poter poi procedere al pignoramento e mettere all’asta la casa.
Tuttavia, perché ciò avvenga, il debito deve essere superiore a 120.000 €.
Dunque, per esempio, in caso di morosità di 50.000 €, Equitalia può solo iscrivere ipoteca, ma lì si deve fermare, non potendo proseguire con l’esecuzione forzata.
Resta salvo che, qualora a mettere in vendita l’immobile sia un altro creditore (per es. la banca), Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavato.
Equitalia può iscrivere ipoteca sulla prima casa del debitore, ma se questa è anche l’unico immobile del debitore medesimo, non è di lusso (al catasto A/8 e A/9), è destinata ad uso abitativo ed in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza, all’ipoteca non può seguire il pignoramento, anche se il valore del debito supera 120.000 €.
Tuttavia, secondo la CTP di Lecce sent. n. 478 dell’11.02.2016, non si può iscrivere ipoteca su un bene il cui valore sia notevolmente superiore a quello dell’ipoteca.
Per esempio, se Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) vanta un debito di 20.000 € e iscrive ipoteca fiscale per 40.000 € su un bene che, invece, vale 1 milione di €, l’ipoteca può essere annullata dal giudice per manifesta sproporzione e violazione del codice deontologico.
Il contribuente, quindi, ha la possibilità di impugnare la relativa iscrizione anche per la notevole sproporzione.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).